Sei residente all’estero ma decidi di acquistare una casa in Italia: hai diritto ad usufruire dei benefici fiscali e della tassazione ridotta come ”prima casa”?
Andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa sono i benefici fiscali per la prima casa.
BENEFICI FISCALI PRIMA CASA IN ITALIA
Al momento dell’acquisto di una casa in Italia si puo’ usufruire delle agevolazioni prima casa che consentono di pagare imposte ridotte ovvero
– se si acquista da privato si deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile. Spese ipotecarie e catastali di 50 euro cadauna
– se si acquista da impresa l’acquirente dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. Imposta di registro, ipotecaria e catastale di Euro 200 cadauna.
Se si vende l’immobile prima del decorso di 5 anni dalla data di acquisto si perdono i benefici e sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonché una sovrattassa del 30%.
Questa disposizione non si applica se si riacquista un altro immobile da adibire ad abitazione principale entro 1 anno.
I requisiti per usufruire delle agevolazioni sono:
- non avere altre abitazioni in tutto il territorio italiano o venderle entro 1 anno
- essere residente nel Comune ove si acquista o trasferirvi la residenza entro 18 mesi o avere la sede di lavoro nel Comune.
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER RESIDENTI ESTERO
Ovviamente un cittadino residente all’estero che acquista un immobile in Italia come prima abitazione non può essere residente in Italia né potrebbe avere intenzione di trasferire la residenza entro 18 mesi.
L’Agenzia delle Entrate si era già espressa fin dal 2001 consentendo anche ai residenti estero di usufruire dell’agevolazione fiscale ”prima casa” senza spostare la residenza in Italia.
La circolare n. 19/E del 1 marzo 2001 e n. 38/E del 12 agosto 2005 dell’Agenzia delle Entrate avevano già chiarito che il cittadino emigrato all’estero può acquistare in regime agevolato l’immobile, ovunque sia l’ubicazione, senza l’obbligo di stabilire entro diciotto mesi la propria residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato.
Recentemente è stato sottoposto ad interpello all’Agenzia delle Entrate il tema dell’applicabilità dell’agevolazione in caso di vendita con riacquisto.
L’istante, cittadino italiano residente all’estero e iscritto Aire, nell’interpello ha esposto la propria situazione: ha acquistato una abitazione in Italia nel gennaio 2020 usufruendo delle agevolazioni prima casa, ma l’ha rivenduta nel marzo 2021 , ovvero prima del decorso dei 5 anni, ma sempre nel marzo 2021 ha riacquistato un altro immobile richiedendo anche in tal caso l’applicazione dei benefici prima casa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15617 del 2014, si era pronunciata in merito al riacquisto e aveva già stabilito che il contribuente – cittadino italiano emigrato all’estero, che riacquista entro un anno l’immobile, non decade dall’agevolazione fruita per il primo acquisto anche se non trasferisce la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile riacquistato.
Nel caso sottoposto all’esame dell’Agenzia l’istante richiedeva se, trattandosi di caso di riacquisto di abitazione, dovesse stabilire la residenza nel Comune dove aveva comprato il nuovo immobile in linea con le disposizione per le agevolazioni prima casa.
Con risposta ad Interpello l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che,
‘’coerentemente alla disposizione relativa alla fruizione dell’agevolazione in sede di (primo) acquisto da parte del cittadino residente all’estero, anche in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, non sia necessario ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale.”
‘’Si ritiene, infatti, che tale obbligo (analogamente all’obbligo di residenza) non possa essere imposto ai cittadini che vivono stabilmente all’estero e che, pertanto, si trovano nella impossibilità di adibire la casa acquistata “a propria abitazione principale“.
Per chi è residente all’estero l’Agenzia delle Entrate italiana ha ribadito che
NON sussiste né l’obbligo di adibire ad abitazione principale la casa acquistata o riacquistata in Italia né di trasferire la residenza nel Comune dove si trova l’immobile per il quale si chiedono i benefici prima casa.
IMU PER RESIDENTI ESTERO
Ricordo che aver comprato con i benefici prima casa con imposte ridotte non significa essere esentati dal pagamento dell’IMU come abitazione principale perchè espressamente la normativa per l’IMU richiede che l’abitazione principale sia il luogo dove è stata stabilita la residenza.
Rimangono salve alcune riduzioni per i pensionati residenti all’estero con specifici requisiti.
L’Italia non è un paese dalle normative semplici e chiare: due leggi e due imposte diverse e due trattamenti differenti!
avv.Rossella Gianazza
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