
E’ tassata l’attività di un lavoratore autonomo NON residente se svolta in Italia ?
E i compensi per la cessione dei diritti d’immagine?
ATTIVITA’ AUTONOMA SVOLTA IN ITALIA DA NON RESIDENTE
Svolgere una attività autonoma in Italia , anche come non residente, può avere implicazioni di tassazione e regimi impositivi fiscali da parte dello Stato Italiano?
L’art.23 del TUIR stabilisce per i NON RESIDENTI
Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
- a) i redditi fondiari;
- b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
- c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50;
- d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;
- e) i redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni
Non solo il soggetto che svolge un lavoro dipendente ma anche chi svolge un lavoro autonomo esercitando l’attività in Italia , benchè non sia residente nel territorio italiano in realtà produce un reddito in Italia e detto reddito è soggetto a tassazione.
Ecco due interessanti casi sottoposti ad interpello all’agenzia delle Entrate entrambi in tema di utilizzo di modelli, testimonials e attori non residenti in Italia, come lavoratori autonomi che svolgono pero’ nel caso specifico attività per film o servizi fotografici in Italia, ricevendo compensi sia per l’attività effettivamente svolta che per l’utilizzo d’immagine.
ATTIVITA’ AUTONOMA E CESSIONE DIRITTI D’IMMAGINE DI NON RESIDENTE
Caso attore spagnolo che gira un film in Italia
Nel primo interpello all’Agenzia delle Entrate n. 139/2021 analizzato, una società di riprese cinematografiche con sede in Italia richiede all’Agenzia quali tassazioni debba applicare ai compensi per un contratto da stipulare con un attore, residente in Spagna, con il quale intende concludere un contratto come protagonista del suo nuovo film, le cui riprese cinematografiche si svolgeranno a Roma e comuni limitrofi.
In particolare richiede quali tassazioni siano da applicare sia alla remunerazione professionale come artista, pari al 60% del compenso, sia alla remunerazione per cessione di immagini con diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento, pari al 40% del compenso totale pattuito.
Non sembrano esserci dubbi sul fatto che i compensi per la prestazione professionale (nel caso attività di attore) resa in Italia da un soggetto non residente siano imponibili in Italia , anche in base alla Convenzione sulle doppie imposizioni tra Italia e Spagna, e che sui predetti compensi deve essere operata dal sostituto di imposta , nel caso in esame una società italiana, una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 30 per cento.
Il dubbio interpretativo riguarda la qualificazione e il regime impositivo della parte di compenso (40 per cento) corrisposta a fronte della cessione dei diritti di immagine ovvero se possa essere applicata una ritenuta massima del 4 per cento per le remunerazioni corrisposte al beneficiario effettivo a fronte dell’uso o della concessione in uso di un diritto d’autore su un opera letteraria, drammatica, musicale o artistica.
Anche i compensi per lo sfruttamento ed utilizzo dei diritti di immagine pero’ , secondo le interpretazioni e risoluzioni dell’ordinamento fiscale italiano, costituiscono redditi di lavoro autonomo aggiuntivi se collegati ed inerenti all’attività artistica esercitata come professione abituale dall’attore e nel caso svolta in Italia quale luogo dove è stato girato il film.
‘’Nel caso in esame, in considerazione della qualificazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto all’immagine alla stregua di componenti positivi “aggiuntivi” del reddito di lavoro autonomo conseguito dal titolare nell’esercizio dell’attività professionale, ai fini della territorialità deve aversi riguardo al luogo di svolgimento dell’attività artistica o professionale nella quale i proventi medesimi sono stati attratti e, cioè, l’Italia (luogo di svolgimento delle riprese del film), a nulla rilevando il luogo in cui è esercitata l’attività di sfruttamento economico del diritto all’immagine.’’
Non essendoci un’ attività autonoma di processo creativo tale da potersi considerare alla luce del diritto d’autore ma essendo lo sfruttamento dell’immagine della persona strettamente collegato alla produzione del film, anche questi compensi devono essere trattati alla stregua dei redditi percepiti per l’attività autonoma svolta come attore e soggetti allo stesso regime impositivo fiscale.
Caso modelli e testimonials stranieri per set fotografico in Italia
E’ stato sottoposto ad Interpello n.700/2021 un secondo caso in cui una agenzia di moda francese che ha utilizzato modelli (soggetti che svolgono attività professionale come indossatori/trici) e testimonials (coloro che, diversamente, non esercitano, in via principale e con la dovuta professionalità e abitualità, l’attività tipica di “modello” in senso stretto, qualificandosi ad ogni modo come personaggi del mondo della moda, dello spettacolo o dell’arte, la cui fama e notorietà è riconosciuta fra il pubblico e che, in ragione di ciò, affiancano saltuariamente la propria immagine a quella di un prodotto o di un marchio) stranieri per i suoi reportage fotografici per il lancio della nuova collezione, ma realizzando le sessioni di photo shooting in una location italiana.
Ha chiesto se i compensi erogati ai modelli e testimonials non residenti in Italia e i compensi per relativi diritti d’immagine rientrino nella categoria dei redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, del Tuir, e, pertanto, se siano territorialmente rilevanti in Italia in base all’articolo 23, comma 1, lettera d), del medesimo Tuir.
Secondo l’ordinamento tributario italiano i compensi erogati a “modelli” professionisti ma anche quelli ai ‘’testimonials’’ per l’esecuzione di sessioni di photo shooting e i compensi correlati erogati per i conseguenti diritti di utilizzazione dell’immagine costituiscono redditi di lavoro autonomo in presenza dei requisiti di abitualità e professionalità richiesti dalla citata disposizione.
Per cui non solo i modelli professionisti ma anche le celebrità che mettono la loro immagine a disposizione occasionalmente sono considerati lavoratori autonomi.
Infatti ‘’I testimonials sono celebrities del mondo artistico e dello spettacolo che effettuano sessioni di photo shooting nelle quali la loro immagine o testimonianza è associata a un marchio o a un prodotto per rafforzarne la credibilità. Pertanto, i compensi che le celebrities percepiscono per l’esecuzione delle predette sessioni di photo shooting costituiscono redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, del Tuir, in quanto, seppure non strettamente riconducibili all’attività di cantante, attore o influencer dalle stesse svolta per professione abituale, ne sono, tuttavia, connessi, trattandosi pur sempre di compensi relativi ad attività collegate al contesto artistico nel quale si esprime l’attività principale di cantante, attore o influencer esercitata professionalmente e abitualmente dalle celebrities.
L’attività di lavoro autonomo esercitata in Italia da soggetti non residenti in Italia è pertanto soggetto alla potestà impositiva fiscale dello Stato italiano in considerazione l’articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir sopra riportato in base al quale si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia.
Sono analogamente soggetti ad imposizione anche i compensi erogati per i correlati diritti di utilizzazione dell’immagine come componenti positivi “aggiuntivi” del reddito di lavoro autonomo conseguito dal titolare nell’esercizio dell’attività professionale.
Nel caso specifico inoltre, diversamente rispetto al primo caso, visto che il soggetto che eroga i compensi non ha sede nè stabile organizzazione in Italia, non assume il ruolo di sostituto d’imposta e non è tenuto ad effettuare una ritenuta alla fonte nella misura del 30 per cento sulle somme corrisposte ai modelli e testimonials non residenti.
avv.Rossella Gianazza