Home » BLOG MALTAWAY » tassazione internazionale espatriati società » Chi è rientrato in Italia per lavorare in smart working per un datore di lavoro estero deve pagare le tasse in Italia?

Smart working e tasse in Italia

 

Lo smart working diffusosi in maniera dirompente durante la pandemia ha, da una parte stravolto le modalità di lavoro, ma dall’altra ha creato numerosi dubbi e perplessità in materia fiscale e legislativa, in particolare per tutti i residenti esteri rientrati in Italia e che hanno continuato a lavorare in remoto o smart working o Working From Home.

I principi base dettati dall’Agenzia dell’Entrate sul tema della tassazione dello smart working erano già stati chiariti in un precedente articolo sul tema Dove si è fiscalmente residenti e si pagano le tasse se si lavora da remoto o in smart working

L’Agenzia delle Entrate era stata chiara sul punto : se si è soggiornato per piu’ di 184 giorni in Italia si è ritenuti fiscalmente residenti in Italia e tenuti a pagare le tasse in Italia, inoltre  si è soggetti alla worldwide taxation senza nessuna scusante di forza maggiore degli eventi , ovviamente tenendo conto delle  eventuali Convenzioni sulle doppie imposizioni vigenti.

Smart working e tasse in Italia

Abbiamo già visto inoltre in un precedente articolo come chi, invece, decide di rientrare in Italia trasferendo la residenza, per continuare a lavorare in modalità smart working per una azienda  estera possa usufruire di alcune agevolazioni fiscali introdotte dalle leggi italiane per agevolare il rientro dei ”cervelli in fuga’‘.

DOVE PAGA LE TASSE UN RESIDENTE ESTERO RIENTRATO A LAVORARE IN SMART WORKING IN ITALIA COME DIPENDENTE DI SOCIETÀ ESTERA

L’Agenzia delle Entrate ritorna nuovamente sul tema di chi, residente all’estero e dipendente di un datore di lavoro con sede di lavoro all’estero, durante la pandemia sia rientrato a lavorare in Italia in smart working.

L’Agenzia delle Entrate Italiane con risposta 626/2021 del 27/9/2021 all’interpello di una cittadina italiana iscritta Aire, residente in Lussemburgo e dipendente di una società lussemburghese che durante la pandemia nel marzo 2020 è rientrata in Italia continuando a lavorare da remoto o in smart working, fornisce chiarimenti sul regime fiscale applicabile sul reddito percepito come lavoratore dipendente.

Il testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che si considerano prodotti in Italia «i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato» ma che tale disposizione non trova applicazione qualora vi sia una convenzione contro le doppie imposizioni che preveda una potestà impositiva allo stato di residenza per i redditi di lavoro dipendente prestati in un altro Stato.

Il principio generale è, quindi, quello della tassazione del reddito nello Stato dove l’attività viene effettivamente svolta e con eventuale tassazione concorrente nello Stato dove viene erogata la retribuzione.

L’accordo Italia/Lussemburgo prevede la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l’attività lavorativa, a fronte della quale sono corrisposti i redditi, sia svolta nell’altro Stato contraente: ipotesi in cui i predetti emolumenti sono assoggettati a imposizione concorrente in entrambi i Paesi.

Il successivo paragrafo pero’  prevede ‘’ la tassazione esclusiva nello Stato di residenza anche per i redditi erogati in corrispettivo di un’attività di lavoro subordinato svolta nell’altro Stato sempre che ricorrano

congiuntamente le seguenti tre condizioni:

«a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale;

e b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato;

e c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato».’’

Per stabilire il luogo della prestazione di lavoro l’Agenzia fa ricorso alla definizione dell’OCSE bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.

Nel caso esaminato la dipendente era in Italia a lavorare e vi è stata per più di 183 giorni.

Non può pertanto trovare applicazione il secondo paragrafo dell’articolo 15 perché non sussiste sicuramente il primo requisito dei 3 richiesti ovvero aver soggiornato in Italia per meno di 183 giorni nel periodo di riferimento.

Ai sensi del primo paragrafo pertanto la lavoratrice che ha soggiornato più di 183 giorni in Italia sarà soggetta a doppia imposizione che ‘’sarà risolta, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della Convenzione, attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta da parte del Lussemburgo, Stato di residenza del lavoratore dipendente.’’

Pagherà le tasse in Italia e in Lussemburgo sui redditi da lavoro dipendente e avrà un credito di imposta in Lussemburgo.

Con l’Interpello l’agenzia risponde alla domanda presentata dall’istante senza entrare nel merito dei presupposti forniti dalla stessa ovvero la residenza fiscale in Lussemburgo.

Ma l’istante nel caso di specie è effettivamente residente in Lussemburgo nel 2020?

La stessa Agenzia ha lanciato diversi segnali e campanelli d’allarme nella sua risposta dove nella parte  introduttiva dice espressamente ‘’ In via preliminare, si fa presente che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale di un soggetto implica valutazioni di ordine fattuale non esperibili dalla Scrivente in sede di risposta alle istanze di interpello’’ …’’pertanto, la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell’istanza di interpello, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l’ordinario potere di verifica e di accertamento nei confronti dell’Istante.

L’ Agenzia delle Entrate ” fornisce i chiarimenti richiesti nel presupposto (assunto acriticamente) di una residenza fiscale in Lussemburgo dell’Istante nel 2020 poiché questa è la fattispecie rappresentata.”

A parere dello scrivente non ci sono i presupposti per ritenere l’Istante con una residenza fiscale in Lussemburgo avendo soggiornato in Italia da marzo a dicembre 2020 ovvero per la maggior parte del periodo di imposta 2020.

QUANDO SI È CONSIDERATI RESIDENTI ALL’ESTERO

Un cittadino italiano che sceglie di trasferire la propria residenza all’estero per non essere assoggettato a tassazione in Italia dovra’ rispettare alcuni criteri base sia formali sia sostanziali ed i principali risultano essere:

  • vivere fuori dal territorio italiano più 183 giorni
  • avere dimora abituale all’estero
  • iscriversi all’anagrafe residenti estero AIRE
  • avere il centro degli interessi professionali e personali all’estero.

Di sicuro il primo criterio della residenza fiscale estera nel caso esaminato non ricorre avendo soggiornato la lavoratrice in Italia per la maggior parte dell’anno 2020 e dubbi potrebbero esserci anche sul ricorrere degli altri presupposti circa il centro degli interessi personali e la dimora non più in Lussemburgo ma in Italia.

A tutti gli effetti la lavoratrice dovrebbe essere considerata fiscalmente residente in Italia nel 2020 con tutte le conseguenze di tassazione di tutti i redditi prodotti, non solo quelli da lavoro dipendente, e con tutti gli obblighi impositivi, contributivi e dichiarativi in Italia.

Inoltra bisognerebbe porre attenzione anche  al problema  che il lavoratore potrebbe essere considerato come una stabile organizzazione in Italia del datore estero con le conseguenze di obblighi dichiarativi e pagamenti di imposte a carico di quest’ultimo.

avv.Rossella Gianazza Maltaway Partners