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Come chiedere la cittadinanza italiana

 

Come chiedere la cittadinanza italiana

Come chiedere la cittadinanza italiana

 

Cosa è la cittadinanza

 

La cittadinanza e’ un legame tra una PERSONA e uno STATO con riconoscimento di particolari diritti e doveri civili e sociali e il godimento di diritti politici.

La cittadinanza si acquisisce al momento della nascita:

– IUS SANGUINIS ovvero per discendenza dai genitori (come in Italia)
– IUS SOLI ovvero legata al territorio dove si nasce (come in USA)

Se un bambino/a nasce in Italia dove vige lo ius sanguinis, o all’estero, da entrambi i genitori italiani o almeno uno italiano, acquisisce la cittadinanza italiana.

Invece se nasce un bambino in Italia da 2 genitori stranieri non acquisisce subito la cittadinanza italiana, salvo poterla acquisire più avanti da maggiorenne se ricorrono i requisiti richiesti dalla legge.
Se un bambino invece nasce in America, indipendentemente dalla cittadinanza dei due genitori, acquisisce automaticamente la cittadinanza americana per ius soli ovvero in conseguenza della nascita sul suolo americano.

 

Si puo’ acquisire anche successivamente alla nascita una diversa cittadinanza, mantenendo (se lo Stato consente la doppia cittadinanza) o perdendo (se lo Stato non consente la doppia cittadinanza) oppure rinunciando per scelta a quella originaria:

– per MATRIMONIO con una persona di diversa cittadinanza
– per NATURALIZZAZIONE dopo un certo numero di anni di residenza legale in uno Stato e al ricorrere di altri requisiti previsti dalla legge.

In Italia la cittadinanza si puo’ acquisire anche per adozione da genitori italiani o per discendenza da avi italiani.

Sono APOLIDI invece coloro che non hanno la cittadinanza di nessuno Stato. Per esempio negli stati dove la madre non puo’ trasmettere la cittadinanza ai figli e il padre è sconosciuto o morto, oppure i figli di apolidi, i profughi o cittadini di Stati che si sono dissolti dando vita a nuovi Stati.

La cittadinanza non va confusa con la residenza. Per sintetizzare in maniera semplice quando ci si trasferisce all’estero si puo’ richiedere una nuova residenza nel nuovo paese sia dal punto civilistico, dove luogo dove si vive abitualmente, sia dal punto fiscale come luogo dove si pagano le tasse.

Per richiedere invece la cittadinanza nel nuovo paese estero per naturalizzazione devono trascorrere un numero di anni di residenza nel paese, diversi da Stato a Stato.

Vediamo come è possibile per uno straniero richiedere la cittadinanza italiana.

 

CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO

 

Si puo’ presentare la domanda di cittadinanza :

  • dopo due anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge;
  • se si risiede all’estero dopo tre anni dal matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge.
  • Detti termini di 2 o 3 anni sono ridotti della metà (12 o 18 mesi) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi
  • validità del matrimonio per l’ordinamento italiano e trascrizione dell’atto di matrimonio presso il competente Comune italiano, nonché permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto;
  • assenza di sentenze di condanna per reati con pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici, quando la sentenza sia stata trascritta in Italia; assenza di motivi ostativi per la sicurezza
  • conoscenza certificata della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1

La domanda va presentata online sul portale del Ministero dell’Interno Italiano allegando:

  • documento di riconoscimento;
  • atto di nascita formato dalle autorità del Paese di origine;
  • certificato penale (ha validità di 6 mesi) dello Stato di origine e degli Stati dove si è vissuto dai 14 anni
  • certificato integrale di matrimonio
  • certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 (sono esclusi coloro che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del medesimo testo unico);
  • Versamento contributo di euro 250,00 previsto (pagamento online con Pagopa)
  • estremi della marca da bollo telematica .

 

 

CITTADINANZA ITALIANA PER NATURALIZZAZIONE

 

L’art. 9 della legge prevede la  concessione della cittadinanza italiana, con  modalità differenziate ed al ricorrere di specifici requisiti,  dopo un periodo di residenza legale e ininterrotta nel territorio italiano e graduando il periodo di residenza legale occorrente per poter inviare la relativa istanza.

In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 3 anni per chi e’ nato in Italia, 4 anni per i cittadini comunitari, 10 anni per gli stranieri non comunitari.

Per presentare l’istanza occorre:

  • fornire prova degli anni di residenza legale ininterrotta sul territorio italiano per il numero di anni richiesto
  • avere un reddito adeguato sufficiente per il proprio sostentamento e quello della famiglia
  • assenza di sentenze di condanna per reati con pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici, quando la sentenza sia stata trascritta in Italia; assenza di motivi ostativi per la sicurezza
  • conoscenza certificata della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1

La domanda va presentata online sul portale del Ministero dell’Interno Italiano registrandosi al sito e allegando:

  • documento di riconoscimento;
  • atto di nascita formato dalle autorità del Paese di origine;
  • certificato penale (ha validità di 6 mesi)
  • certificato storico di residenza
  • dichiarazioni dei redditi/documenti a comprova del reddito percepito negli ultimi 3 anni eventualmente integrata con reddito di altri familiari conviventi
  • certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 (sono esclusi coloro che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del medesimo testo unico);
  • Versamento contributo di euro 250,00 previsto (pagamento online con Pagopa)
  • estremi della marca da bollo telematica .

 

LEGALIZZAZIONE E APOSTILLA

 

I documenti di provenienza straniera devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati/apostillati ovvero convalidati per accertarne l’autenticità.

La legalizzazione o convalida del documento di una Autorità estere viene fatta dalle rappresentanze Ambasciate/Consolati italiane all’estero nel paese dove il documento è stato rilasciato.

L’ Apostilla invece è una procedura piu’ semplice di convalida di un documento che sostituisce quella presso l’Ambasciata. Si tratta di un timbro che viene apposto dall’ Autorità interna di uno Stato quando sono interessati due paesi (stato dove sono stati emessi i documenti e stato dove devono essere prodotti) aderenti alla Convenzione dell’Aja.

FASI DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA

 

Una volta compilata, la domanda viene trasmessa informaticamente alla Prefettura (per i residenti in Italia) o al Consolato (per i residenti all’estero) competente. I Consolati provvedono alla successiva convocazione dei richiedenti per presentare i documenti in originale mentre è stata eliminata la convocazione in Prefettura.

Si puo’ consultare lo stato della pratica sempre online, verificando in quale fase delle 7 previste si trova e l’avanzamento della propria domanda di cittadinanza.

E’ importante seguire online lo stato di avanzamento della pratica perchè possono essere inserite dalle Competenti Autorità richieste di integrazione o documenti o pareri negativi a cui occorre dare tempestiva risposta per far proseguire l’iter, altrimenti la richiesta di cittadinanza potrebbe essere respinta.

Vengono fatti controlli ad esempio sulla regolarità degli ingressi, su eventuali procedimenti penali a carico che si possono estendere anche ai familiari conviventi, sulla residenza, sull’effettiva convivenza con il coniuge per la cittadinanza per matrimonio, mentre per quella per naturalizzazione viene verificata l’attività lavorativa, il reddito, l’alloggio a disposizione, l’inserimento e il rispetto dell’obbligo scolastico dei figli.

Superate le fasi 1 e 2 di verifica della documentazione , la fase 3 degli accertamenti e la fase 4 della valutazione, con la fase 5 di passaggio agli organi competenti per la determinazione e la fase 6 conclusa l’istruttoria con esito positivo, si passa al provvedimento di concessione della cittadinanza che viene trasmesso alla Prefettura o all’Autorità consolare estera che provvederà nella fase 7 a notificarlo all’interessato.

Una volta ottenuto e ritirato il decreto di concessione occorrerà entro 6 mesi prestare giuramento prendendo appuntamento e recandosi in Comune o davanti all’Autorità Consolare italiana se si è residenti all’estero.