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FALSI RESIDENTI ALL’ESTERO, criteri … cosa fare …. e cosa NON fare

In Italia il rischio paese ed il rischio del suo sistema bancario richiedono soluzioni all’avanguardia, NON aumentate il vostro rischio guardando Paesi o soluzioni non Fully Compliant

I principali sistemi di tassazione mondiali sono due : quello della world wide taxation e quello di territorialita’.

Il sistema tributario della “worldwide taxation ” , si basa sulla tassazione su base mondiale secondo cui si assoggettano a tassazione i redditi ovunque prodotti nel mondo da parte di una persona fisica residente e non solo quelli prodotti nel territorio dello Stato.

E’ soggetto a questo regime tributario ad esempio la persona fisica cittadino italiano residente in Italia che deve quindi pagare le tasse all’erario italiano sulla base di tutti i redditi prodotti in Italia o nel mondo.

Diverso e’ il sistema di tassazione su base “territoriale” che si applica ai soggetti non domiciliati che sono tenuti a pagare le tasse nel paese di residenza solo sui redditi ivi prodotti .

E’ soggetto a questo regime tributario ad esempio la persona fisica cittadino italiano che ha trasferito la residenza a Malta che viene considerato non domiciliato.

Bisogna fare chiarezza sul concetto di domicilio di derivazione anglosassone e non confonderlo con il domicilioanagrafico previsto dal Codice Civile Italiano inteso come il luogo in cui la persona ‘’ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi’’. (art 43 C.C.)

Un cittadino italiano che sceglie di trasferire la propria residenza all’estero per non essere assoggettato a tassazione in Italia dovra’ pertanto rispettare alcuni criteri base sia formali sia sostanziali ed i principali risultano essere:

  • vivere fuori dal territorio italiano piu’ 183 giorni

  • avere dimora abituale all’estero

  • iscriversi all’anagrafe residenti estero AIRE

  • avere il centro degli interessi professionali e personali all’estero

Pertanto un cittadino non maltese, che trasferisce la residenza a Malta, nel rispetto delle norme in materia, acquisisce lo status di residente non domiciliato detto anche NON DOM.

Come RESIDENTE NON DOM a Malta paghera’ le tasse:

  • sul reddito in qualsiasi forma prodotto a Malta e sul capital gain ivi prodotto
  • sui redditi da fonte estera solo se trasferiti a Malta

Come RESIDENTE NON DOM a Malta NON paghera’ le tasse:

  • sul ‘’clean capital’’ rimesso a Malta
  • sul ‘’capital gains’’ prodotto all’estero e parzialmente o totalmente trasferito a Malta.

 

Ecco la fonte normativa sull’INCOME TAX a Malta

CHAPTER 123 / INCOME TAX ACT / To impose a Tax upon Incomes./ Amended by: XVII. 1994.35

http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8658&l=1

Per specifiche categorie di reddito e casi di doppie imposizioni, occorre fare riferimento ai numerosissimi trattati vigenti tra Malta e oltre 70 giurisdizioni

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l direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi ha firmato un provvedimento sul controllo dei falsi residenti all’estero…..

Diventa sempre più difficile per i furbetti della residenza all’estero sfuggire ai controlli del fisco. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi ha firmato oggi un provvedimento che ha l’obiettivo di identificare con maggiore semplicità e celerità i cittadini italiani che dichiarano di risiedere all’estero ma che, in realtà, continuano a vivere in Italia.
Al centro dell’attenzione ci sono gli iscritti all’Aire (l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero) i quali, se sussisteranno determinati requisiti, potranno finire in “apposite liste selettive in cui confluiranno le situazioni più anomale di trasferimento della residenza” come si legge nel comunicato stampa diramato dall’Agenzia delle Entrate.
L’identikit dei soggetti da inserire nelle liste selettive verrà effettuato tramite l’applicativo informativo So.No.Re (Soggetti non residenti), incrociando le informazioni disponibili nella banca dati delle Entrate con quelle derivanti dallo Spesometro e dallo scambio di informazioni attivato sulle direttive europee e sugli accordi internazionali con le amministrazioni fiscali estere.

FALSI RESIDENTI ESTERO – I CRITERI

Non sono tutti i residenti esteri a doversi preoccupare ma solo quelli che si sono trasferiti dopo l’1 gennaio 2010 e che rientrano in alcuni criteri stringenti (tra i quali anche l’eventuale mancata adesione alla Voluntary disclosure bis) che fanno ipotizzare la permanenza dei cittadini in Italia nonostante la dichiarazione di trasferimento all’estero.

Nell’ordine verranno valutati:
a) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata;
b) movimenti di capitale da e verso l’estero;
c) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni;
d) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
e) atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente;
f) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
g) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
h) titolarità di partita Iva attiva;
i) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
j) titolarità di cariche sociali;
k) versamento di contributi per collaboratori domestici;
l) informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;
m) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva comunicate all’Agenzia delle Entrate (spesometro).

 

Voluntary disclosure bis
Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate viene varato a quasi un mese dall’avvio della Volutary disclosure bis, la procedura che permette ai contribuenti che detengono attività e beni all’estero non dichiarati al fisco di sanare la loro posizione. Gli interessati devono inviare per via telematica le richieste di adesione entro il 31 luglio 2017, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate. La Voluntary disclosure bis interessa le attività sfuggite al fisco fino al 30 settembre 2016.

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