FISCALITA’ PER LAVORATORI
NOMADI DIGITALI
IN SMARTWORKING O LAVORO REMOTO
Non per tutti lo smart working o lavoro da remoto o essere NOMADI DIGITALI, risulta idilliaco come nella foto, ma tutti abbiamo almeno una volta sognato di lavorare da remoto da li’.
Lo smart working o lavoro agile diffusosi in maniera dirompente durante la pandemia ha, da una parte stravolto le modalità di lavoro, ma dall’altra ha creato numerosi dubbi e perplessità in materia fiscale e legislativa, in particolare per tutti i residenti esteri rientrati in Italia e che hanno continuato a lavorare in remoto o smart working o Working From Home oppure per quelli residenti in Italia o in altri paesi che hanno deciso di lavorare in telelavoro in giro per il mondo.
Un cittadino italiano emigrato in un altro Stato, dove è regolarmente residente e iscritto Aire, se durante i mesi di pandemia è rientrato e ha lavorato da remoto dall’Italia dove deve pagare le tasse?
Oppure uno straniero residente in Italia che ha deciso di trasferirsi in uno Stato estero per lavorare da remoto o, al contrario, un cittadino di un altro Stato che si trasferisce a lavorare da remoto in Italia, dove sarà considerato residente o quali tasse dovrà pagare sui suoi redditi?
Il telelavoro sembra essere una modalità di prestazione dell’attività lavorativa che continuerà ad essere diffusa anche negli anni futuri in quanto apprezzata da molti dipendenti per la maggior flessibilità e dalle stesse aziende per i risparmi di costi e per il buon livello di produttività.
FISCALITÀ NOMADI DIGITALI SMARTWORKING A MALTA
Viste le tendenze spinte da tecnologia, pandemia e nuovi modelli organizzativi e di governance aziendale,
Malta ha lanciato un programma di residenza #NRP per attirare NOMADI DIGITALI
Quello che era il sogno di molti di vivere e lavorare da remoto, magari vista mare, sta diventando una realtà sempre più diffusa per molti professionisti digitali o nomadi digitali.
Vediamo di dare uno sguardo d’insieme al problema della fiscalità o tassazione del lavoro in smart working come NOMADE DIGITALE per chi decide di lavorare in remoto in uno stato diverso da quello di residenza o di sede dell’azienda o per chi decide di rimpatriare in Italia.
FISCALITÀ NOMADI DIGITALI SMARTWORKING o LAVORO REMOTO
INDICE dei CONTENUTI
- CRITERIO TEMPORALE RESIDENZA
- FISCALITA’ LAVORO DA REMOTO
- LUOGO DELLA PRESTAZIONE DEL LAVORO
- TASSAZIONE SMART WORKING IN ITALIA DEL RESIDENTE ESTERO
- DOPPIA IMPOSIZIONE
- REGIME SPECIALE FISCALE PER IMPATRIATI IN ITALIA
- REGIME FISCALE IMPATRIATI PER LAVORATORI IN SMART WORKING PER AZIENDA ESTERA
CRITERIO TEMPORALE RESIDENZA
Come già spiegato in un articolo di dettaglio sulla residenza estera il criterio temporale del vivere abitualmento in uno Stato per piu’ di 183 giorni all’anno è uno dei criteri principali per determinare la residenza fiscale di una persona e la relativa tassazione dei redditi da lui percepiti.
Residenza estera dal punto di vista anagrafico e fiscale
Durante la pandemia molte persone si sono ritrovati a non poter rispettare il criterio temporale dei 183 giorni nel paese di residenza, trovandosi a trascorrere piu’ di 6 mesi in un altro paese, magari anche costretti dalle chiusure improvvise delle frontiere.
Nonostante l’Ocse abbia emesso delle raccomandazioni agli Stati per ritenere neutrale l’effettiva permanenza prolungata in uno Stato, stante l’eccezionalita’ della situazione di pandemia con la chiusura dei confini ed i divieti ai viaggi, invitandoli a non richiamare la residenza fiscale ai soggetti che hanno trascorso piu’ di 6 mesi in un paese senza esplicita intenzione di risiedervi stabilmente, alcuni Stati espressamente hanno espressamente supportato tali raccomandazioni mentre altri hanno espressamente dichiarato il contrario e alcuni non si sono espressi in merito.
Le raccomandazioni fornite dall’Ocse pero’ sono putroppo solo indicative e non vincolanti per gli Stati aderenti.
Le autorità fiscali italiane hanno stipulato precisi accordi amministrativi con Austria, Francia e Svizzera, in linea con quanto suggerito dall’Ocse, ovvero con gli Stati confinanti dove è maggiore la mobilità transfrontaliera con precise disposizioni per i lavoratori coinvolti. L’Agenzia delle Entrate ritiene pero’ che NON si possono applicare effetti simili ad altri Stati con cui non sono stati sottoscritti precisi accordi .
Tutti gli espatriati iscritti Aire che hanno trascorso o che trascorreranno più di 183 giorni in Italia rischiano un richiamo di residenza fiscale in Italia e di veder assoggettati a tassazione tutti i redditi prodotti ovunque nel mondo.
Un recente interpello all’Agenzia delle Entrate sembra andare su questa linea ma addirittura evidenzia che una prestazione di lavoro subordinato svolta nel paese da remoto, anche se con una presenza inferiore ai 183 giorni risulta comunque tassata in Italia in quanto reddito prodotto in Italia.
FISCALITA’ LAVORO DA REMOTO
Vediamo alcuni dettagli utili dell’interpello sul tema del Trattamento fiscale delle retribuzioni per lavoro dipendente erogate a soggetti residenti e non residenti che a causa dell’emergenza epidemiologica hanno svolto l’attività lavorativa in Italia, in smart working, invece che nel Paese estero (Cina) dove erano stati distaccati.
Lavoro in Remoto in Italia, Tassazione e Residenza Fiscale, Pandemia o NO
L’interpello 458/2021 è stato richiesto da una multinazionale italiana con riguardo ad alcuni suoi dipendenti, in distacco presso la consociata cinese, che nel 2020 hanno trascorso alcuni piu’ di 183 giorni in Italia ed altri meno di 183 giorni, lavorando in smart working prima di poter ritornare di nuovo in Cina.
L’Agenzia delle Entrate è chiara sul punto : se si è soggiornato per piu’ di 184 giorni in Italia si è tenuti a pagare le tasse in Italia e si è soggetti alla worldwide taxation senza nessuna scusante di forza maggiore degli eventi , ovviamente tenendo conto delle eventuali Convenzioni sulle doppie imposizioni vigenti.
L’Agenzia aggiunge inoltre che , anche se si è soggiornato in Italia per meno di 183 giorni, occorre tenere in considerazione come si è svolto il rapporto e la sede del datore di lavoro, perché nella fattispecie dell’interpello la remunerazione dei dipendenti in lavoro remoto in Italia è stata ritenuta dall’Agenzia erogata da un datore di lavoro residente in Italia e, pertanto, ritenuta soggetta a DOPPIA TASSAZIONE con imponibilità sia nello Stato estero sia in Italia.
LUOGO DELLA PRESTAZIONE DEL LAVORO
Partiamo dalle premesse ovvero quando si parla di svolgimento dell’attività in telelavoro quale è il
luogo di prestazione” dell’attività lavorativa?
Il modello OCSE dice che per individuare lo Stato contraente in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa, bisogna fare riferimento al luogo dove il lavoratore dipendente si trova fisicamente presente quando esercita le attività per cui è retribuito.
Pertanto se si svolge una attività lavorativa da remoto in uno Stato, anche se non è il luogo di residenza, in una camera di hotel o in una casa seduti alla scrivania con il computer, quello è il luogo di svolgimento dell’attività.
TASSAZIONE SMART WORKING IN ITALIA DEL RESIDENTE ESTERO
Il testo unico delle imposte sui redditi in Italia stabilisce che si considerano prodotti in Italia «i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato» ma che tale disposizione non trova applicazione qualora vi sia una convenzione contro le doppie imposizioni che preveda una potestà impositiva allo stato di residenza per i redditi di lavoro dipendente prestati in un altro Stato.
Chi è rientrato in Italia per lavorare in smart working per un datore di lavoro estero deve pagare le tasse in Italia?
Il principio generale è, quindi, quello della tassazione del reddito nello Stato dove l’attività viene effettivamente svolta e con eventuale tassazione concorrente nello Stato dove viene erogata la retribuzione.
L’ordinamento italiano prevede inoltre che si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato.
DOPPIA IMPOSIZIONE
L’Agenzia delle Entrate Italiane con risposta 626/2021 del 27/9/2021 all’interpello di una cittadina italiana iscritta Aire, residente in Lussemburgo e dipendente di una società lussemburghese che durante la pandemia nel marzo 2020 è rientrata in Italia continuando a lavorare da remoto o in smart working, fornisce chiarimenti sul regime fiscale applicabile sul reddito percepito come lavoratore dipendente.
Nel caso di specie analizzato nell’interpello dell’Agenzia la risposta è stata chiara: se si è soggiornato per piu’ di 184 giorni in Italia si è ritenuti fiscalmente residenti in Italia e tenuti a pagare le tasse in Italia, pertanto il reddito percepito dal lavoratore residente nel Lussemburgo che ha svolto l’attività in Italia in smart working va tassato anche in Italia, non potendosi applicare la tassazione esclusiva nello stato di residenza (Lussemburgo) dove è rimasto meno di 183 giorni.
La doppia imposizione applicabile al caso in esame (Italia e Lussemburgo) potrà essere risolta attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta da parte del Lussemburgo, dove il lavoratore dipendente risulta residente.
REGIME SPECIALE FISCALE PER IMPATRIATI IN ITALIA
Diverso è il caso degli espatriati all’estero che decidono invece di ristabilirsi a vivere in Italia spostando la residenza.
Gli espatriati che decidono di rientrare a lavorare o a svolgere attività autonoma in Italia, spostando la residenza nel paese, possono usufruire di particolari regimi fiscali che prevedono delle tassazioni ridotte.
L’Italia negli anni ha introdotto sul piano fiscale per consentire il rientro dei cosiddetti ”cervelli in fuga” dall’estero, dapprima solo con norme rivolte ai ricercatori e professori universitari poi sempre più estese ad un’ampia platea e infine rivolte non solo ai cittadini italiani.
Il decreto legislativo sull’internazionalizzazione 147/2015, modificato nel 2019, all’art 16, ha introdotto un regime speciale per i lavoratori impatriati con una riduzione della tassazione almeno del 70% sui redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale e svolgono attività lavorativa in Italia per almeno due anni.
Per riassumere l’articolo 16 del decreto legislativo internazionalizzazione che ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati”, modificato poi dal decreto crescita, prevede che per poter usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario
- che il lavoratore trasferisca la residenza in Italia
- che non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
- sia in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi oppure abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Si puo’ usufruire dell’agevolazione per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui si trasferisce la residenza fiscale in Italia, rinnovabile di altri 5 anni con tassazione al 50% del reddito imponibile a certe condizioni ovvero alternativamente :
- l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
oppure, - l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia da
parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in
comproprietà.
REGIME FISCALE IMPATRIATI PER LAVORATORI IN SMART WORKING PER AZIENDA ESTERA
Puo’ un lavoratore che ritorna a risiedere in Italia lavorando per un datore di lavoro estero in modalità smart working usufruire del regime speciale per impatriati godendo dei benefici delle riduzioni fiscali ?
Quali agevolazioni fiscali per chi rientra in Italia in smart working lavorando per una azienda estera?
La legge per concedere la riduzione delle tasse fino al pagamento sul solo 30% del reddito imponibile non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante in Italia , pertanto, possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
L’applicazione del regime agevolativo richiede però che l’attività lavorativa sia prestata «prevalentemente» nel territorio italiano.
In un recente caso di un lavoratore residente all’estero che ha deciso di ritornare a vivere nuovamente e a ritrasferire la residenza in Italia, lavorando in smart working per una azienda estera , l’Agenzia, al riguardo dell’applicazione del regime agevolato per impatriati con la tassazione ridotta, si è espressa positivamente.
Il caso prospettato e sottoposto ad interpello recentemente all’Agenzia delle entrate in Italia con risposta n. 55 del 2022 è quello di un lavoratore che era residente all’estero e iscritto Aire, che prestava attività subordinata per una società basata in quel paese, che ha poi deciso di rientrare in Italia, dove ha spostato la residenza, concordando con la società di continuare a lavorare per loro in modalità smart working.
L’Agenzia interpellata in merito ha infatti ritenuto applicabile il regime agevolativo per impatriati con una notevole riduzione delle tasse da pagare sul reddito retributivo percepito dal nuovo residente italiano.
FISCALITÀ NOMADI DIGITALI SMARTWORKING
Il tema della fiscalità dello smart working o dei nomadi digitali è complesso e richiede una attenta valutazione personalizzata.
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