IL FONDO PATRIMONIALE E’ ANCORA UNO STRUMENTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO?
LE RECENTI SENTENZE MOSTRANO L’INUTILITA’ DELL’ISTITUTO.
UNA ALTERNATIVA LA FONDAZIONE MALTESE
E’ ormai certo che il fondo patrimoniale e’ uno strumento inefficace e superato
L’istituto del fondo patrimoniale è regolato dall’art. 167 del Codice Civile italiano e può essere costituito da uno o da entrambi i coniugi con atto pubblico, o da un terzo, anche per testamento ed e’ un vincolo di indisponibilita’ con cui uno dei due coniugi o entrambi(ma anche un terzo) destinano determinati beni immobili, mobili registrati nei pubblici registri o titoli di credito , al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
E’ un istituto nel passato ampiamento utilizzato per la tutela del patrimonio sia mobiliare che immobiliare intendendo tutta quella serie di strumenti giuridici perfettamente a norma di legge che consentono di porre in essere in via preventiva una salvaguardia del proprio patrimonio come mezzo di pianificazione e gestione dello stesso.
Esistono infatti strumenti giuridici per porre al riparo il patrimonio ovvero i beni di famiglia da azioni da parte dei debitori che sia il fisco o terzi, per distinguere il patrimonio aziendale da quello personale, per pianificare successioni o donazioni ecc.
Dette azioni vanno pianificate e poste in essere in via preventiva perché è inutile porre in essere questi strumenti quando sono già in corso le richieste dei terzi creditori alla ricerca di vie di fuga illecite che non producono risultati, anzi spesso si rivelano controproducenti.
L’istituto del fondo patrimoniale risulta uno strumento sempre piu’ debole e inutile per la tutela del patrimonio sia in conseguenza delle sentenze che nel tempo ne hanno limitato ampiamente la tutela sia in seguito a modifiche legislative.
I creditori non possono porre azioni nei confronti dei beni costituiti in fondo patrimoniale, come ad esempio pignorare la casa, se i debiti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia mentre sono pignorabili se il debito e’ stato contratto da uno dei coniugi per soddisfare i bisogni primari della famiglia.
Nel 2015 una riforma del codice ha pero’ modificato la normativa consentendo sempre la pignorabilita’ del bene costituito in fondo , anche per i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, quando il creditore trascrive, nei pubblici registri, il suo pignoramento entro l’anno successivo alla costituzione del fondo stesso.
La tutela del fondo che prima era immediata ora viene postposta di 1 anno durante il quale i beni rimangono in ogni caso attaccabili da ogni creditore.
Non bisogna peraltro dimenticare che per i crediti sorti anteriormente alla costituzione ed annotazione del fondo patrimoniale nell’atto di matrimonio , i creditori possono impugnare l’annotazione ed esperire azione revocatoria entro 5 anni volta a provare che il debitore ha costituito il fondo stesso con l’intenzione di porre in essere un atto in frode ai creditori. Se si ottiene pertanto sentenza di revoca del fondo il bene e’ liberamente aggredibile dal creditore.
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 11862 del 9/6/2015 ha accolto l’azione revocatoria avanzata da un creditore nei confronti dei coniugi che avevano costituito un fondo patrimoniale in considerazione del fatto che nel fondo erano stati inseriti tutti i beni della coppia.
La Cassazione con altra sentenza 20376/2015 ha ritenuto revocabile il fondo costituito dai coniugi che sono esponenti e fideiussori di due societa’ in quanto ritenuto volto a proteggere i loro immobili dalle azioni esecutive della banca.
La costituzione del fondo, benche’ anteriore alla revoca degli affidamenti da parte della banca, ma intervenuta dopo 15 anni di matrimonio e poco prima della dichiarazione di ammissione al concordato di una societa’, è stato ritenuto un atto gratuito volto ad arrecare un pregiudizio ai creditori e per tale motivo e’ stato possibile esperire vittoriosamente l’azione revocatoria.
La giurisprudenza peraltro sta estendendo in maniera significativa il concetto di bisogni della famiglia facendo rientrare debiti fiscali , con fornitori , fideiussioni per azienda familiare , debiti per attivita’ professionale rendendo pertanto pignorabili i beni costituiti in fondo da una folta schiera di creditori , anche successivamente al termine dei 5 anni quale termine ultimo per esperire l’azione revocatoria.
Se in passato la casa costituita nel fondo poteva essere pignorata solo da una ristretta schiera di creditori per i debiti strettamente connessi ai bisogni familiari oggi invece è aggredibile da un’ampio gruppo di creditori per debiti collegabili all’attività lavorativa imprenditoriale o professionale di uno dei coniugi .
Esistono altri strumenti perfettamente legali che consentono di tutelare il patrimonio in maniera piu’ efficace.
La Fondazione maltese , ad esempio, è uno strumento legale ed efficace di tutela patrimoniale che consente di tutelare e segregare i beni personali in un ente diverso e distinto dalla persona fisica che li utilizza.
La fondazione maltese, a differenza del Trust, e’ la diretta proprietaria dei beni ad essa conferiti o comunque acquisiti, che si sposteranno dal patrimonio del fondatore per entrare in quello di una distinta ed autonoma persona giuridica, dotata della sua ben precisa autonomia patrimoniale.
Una Fondazione Privata Maltese , che deve essere costituita per atto pubblico davanti a un Notaio tramite un versamento iniziale di un minimo di € 1164,69, è un contratto tra il Fondatore, (colui che è l’originario proprietario dei beni), e il Director (amministratore fiduciario) dei beni conferiti in Fondazione, cioè colui che amministrerà i beni. Nel contratto sono inserite precise clausole e istruzioni a cui il Director dovrà attenersi scrupolosamente.
Una Fondazione può avere delle subcelle, ognuna con completa autonomia patrimoniale ed un proprio regime fiscale e distinti Beneficiari.
I beni, nel rispetto di alcune regole e del contratto, potranno anche essere venduti.
La fondazione fiscalmente sarà trattata come una società o un trust, a secondo dell’opzione esercitata, e pertanto beneficerà dei relativi vantaggi fiscali previsti dalla normativa maltese.
Per approfondire l’argomento potete contattare il Team Legale di Maltaway
Avv. Rossella Gianazza
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