Lavoro in Italia ma AIRE, residenza e centro degli interessi vitali all’estero:
dove sei residente e tassato?

Lavoro Italia AIRE residenza estero tassato
Ordinanza della Cassazione n. 18009 del 2022 su Lavoro AIRE residenza tasse
Una recente Ordinanza della Cassazione n. 18009 del 2022, pubblicata il 6.6.2022 ha statuito non sussistere la residenza fiscale in Italia da parte di un cittadino italiano residente all’estero e iscritto Aire ma con domicilio in Italia, in contrasto con diverse pronunce precedenti.
Cerchiamo di capire meglio il caso in quanto non è opportuno generalizzare e considerarlo un criterio valido per tutti.
Inoltre leggete con attenzione le considerazioni finali, utili ad inquadrare la questione in un contesto più ampio.
L’agenzia delle Entrate Italiana contestava l’omessa dichiarazione e pagamento tasse da parte di un cittadino italiano residente in Svizzera e regolarmente iscritto all’AIRE, ritenendo che avesse domicilio fiscale in Italia in quanto, come dirigente e poi amministratore delegato di una azienda con sede in Italia, svolgeva attività lavorativa in Italia.
PROVE PER RESIDENZA ESTERA per Lavoro AIRE residenza tasse
Il cittadino aveva dimostrato la propria effettiva residenza in Svizzera sulla base di diversi elementi:
- l’iscrizione all’Aire sua, della moglie e del figlio da diversi anni
- la sussistenza di un mutuo per l’acquisto di una abitazione in Svizzera
- la titolarità di utenze come gas, luce, acqua , telefono, televisione
- l’attività lavorativa della moglie in Svizzera e la frequenza da parte del figlio di una Università Svizzera
- la trasferta giornaliera dalla Svizzera all’Italia per lavorare e il rientro alla propria abitazione in Svizzera dimostrato attraverso i passaggi con il telepass.
Sia in primo grado ma anche in secondo la Commissione Regionale Tributaria aveva dato ragione al Contribuente sulla base dell’art. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera che, in caso di incertezza sulla residenza della persona fisica tra i due Paesi, applica le tie breaker rules Ocse in ordine, sulla base prima del criterio della “abitazione permanente” poi del “centro degli interessi vitali” inteso come il luogo dove si hanno le relazioni personali ed economiche più strette.
DOMICILIO COME CENTRO DEGLI INTERESSI per Lavoro AIRE residenza tasse
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’Art. 2 del TUIR in base al domicilio il quale, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile italiano , coincide con il luogo in cui la persona ha il centro dei propri affari ed interessi personali e patrimoniali.
La normativa principale di riferimento della residenza fiscale in Italia è l’art 2 del TUIR testo Unico delle imposte sui redditi che prevede che sono Soggetti passivi dell’imposta le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
RESIDENZA FISCALE IN ITALIA
Rientrano pertanto nella categoria di fiscalmente residenti in Italia chi
- e’ iscritto all’anagrafe per almeno 183 nell’anno fiscale come anno solare ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre
- oppure , anche se iscritto Aire , chi ha il domicilio inteso come sede principale di affari o interessi in Italia
- chi ha la residenza intesa come dimora abituale in Italia.
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente l’omessa dichiarazione e richiesto il pagamento delle tasse sulla base della residenza fiscale in Italia in quanto aveva ritenuto preminente il domicilio in Italia basato sul centro degli interessi economici e patrimoniali in Italia (svolgeva attività lavorativa in Italia) da parte del contribuente benché residente all’estero.
art. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni e tie-breaker rules
Sia in primo grado ma anche in secondo la Commissione Regionale Tributaria aveva dato ragione al Contribuente sulla base dell’art. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera che, in caso di incertezza sulla residenza della persona fisica tra i due Paesi, applica le tie-breaker rules Ocse in ordine, sulla base prima del criterio della “abitazione permanente” poi del “centro degli interessi vitali” inteso come il luogo dove si hanno le relazioni personali ed economiche più strette.
La Cassazione ha ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale ha adeguatamente valutato gli elementi di prova portati dal ricorrente che evidenziavano che la parte da molti anni avesse stabilito il proprio centro di interessi vitali in Svizzera e che la vicina sede di lavoro in Italia non impediva di considerare che il centro di interessi continuasse ad essere in Svizzera.
Inoltre i giudici della Commissione regionale avevano ritenuto che anche il primo criterio di risoluzione dei conflitti sulla base dell’art. 4 della Convenzione Italia/Svizzera si poteva risolvere con la sussistenza dell’abitazione permanente in Svizzera e che detta norma fosse prevalente rispetto al richiamo all’art. 2 TUIR quale norma nazionale italiana, poiché la Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra i due Stati, come altre norme internazionali, riveste carattere di specialità rispetto alle norme nazionali e quindi prevale su queste.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la Convenzione OCSE , richiamata poi nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni tra gli Stati.
La Convenzione OCSE elenca una serie di ‘’tie-breaker rules’’ da applicare in caso di ‘’dual residence’’.
Nel caso di doppia residenza entrano in gioco diversi elementi stabiliti in ordine gerarchico per definire, passo dopo passo e secondo le priorita’, in quale Stato una persona debba essere ritenuta residente:
- luogo in cui la persona possiede una abitazione permanente sia in proprietà o in affitto
- luogo dove vi e’ il centro degli interessi principali del soggetto inteso come relazioni personali, familiari ed economiche
- luogo di soggiorno abituale della persona intendendo una permanenza lunga ma senza che venga normativamente quantificato il periodo che corrisponda al requisito del lungo
- il luogo della nazionalità del soggetto
- in via residuale, se nessuno degli elementi precedenti puo’ considerarsi prevalente in uno Stato rispetto all’altro, vi deve essere un accordo tra i 2 Stati.
CENTRO DEGLI INTERESSI VITALI per Lavoro AIRE residenza tasse
La Cassazione ha ritenuto, nel caso esaminato, pertanto che il soggetto non può considerarsi fiscalmente residente in Italia per il solo motivo del domicilio in Italia in quanto ha dato prova che il centro dei propri interessi vitali, ovvero la sede principale degli interessi è fissata all’estero.
In precedenti pronunce le relazioni affettive e familiari non avevano avuto un ruolo prioritario prevalendo invece il luogo di più stretto collegamento economico.
CONSIDERAZIONI FINALI per Lavoro AIRE residenza tasse
A nostro parere non puo’ essere considerato un nuovo principio su cui basare o meno la residenza fiscale di un soggetto perchè ogni caso ha diversi elementi che devono essere presi in considerazione nel complesso.
Teniamo ad evidenziare una serie di elementi che, a prescindere dal caso concreto in esame, possono essere presi in considerazione:
- la prima regola gerarchica delle tie-breaker rules ovvero l’abitazione permanente va anche considerata in relazione ad una mancata iscrizione AIRE con la quale un cittadino italiano continua a mantenere la dichiarazione allo Stato italiano di avere la residenza abituale in un Comune italiano
- il centro degli interessi vitali , come seconda regola gerarchica delle tie brakes rules, puo’ essere diviso tra due diversi stati ovvero relazioni personali in uno stato ed economiche in un altro con diversa valutazione di preminenza delle due
- il reddito di lavoro subordinato o autonomo prodotto in uno Stato in generale è tassato nello Stato in cui viene prodotto e l’attività svolta come lavoratore non residente puo’ essere tassata in Italia. Infatti il paragrafo 2 dell’articolo 15 modello OCSE (standard non con la Svizzera con cui ci sono specifici accordi per FRONTALIERI) prevede che « le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non
oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno solare considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che
non è residente dell’altro Stato; e
c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o
da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato
- il reddito prodotto sotto forma di compenso dell’amministratore, come da regole internazionali Ocse, è considerato tassabile nello Stato dove la società ha il suo domicilio.


Con l’aiuto di un professionista esperto in materia possono essere evidenziati tutti gli elementi di criticità quando si trasferisce la residenza all’estero e si possono trovare le soluzioni per prevenire le controversie, consapevoli che se continuano a sussistere elementi dubbi o incerti sull’effettiva residenza all’estero potranno essere oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La controversia, i cui costi e tempi sono sempre da tenere in considerazione e l’incertezza che si trascina per anni (nel caso specifico anno contestato 2004, sentenza regionale del 2012 e Ordinanza di Cassazione del 2022) poi si risolverà solo con una attenta valutazione e ”pesatura” da parte dei giudici di tutti gli elementi, come su una bilancia, che potrà poi pendere da una parte o dall’altra e portare ad una pronuncia a proprio favore o meno.
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