Pensione, Pensionati, Italia, Malta, Estero

La lettura di un articolo in materia che vi propongo poi qui di seguito, e che cerca di semplificare il tipico quadro normativo incerto, instabile e complicatissimo tipico dell’Italia, stimola una sintesi sul tema pensioni vista da un Italiano a Malta

Pensioni, per il pacchetto pronti 1,5 mld. L’Ape sarà il fulcro

Pensione anticipata con un taglio del trattamento…vieni a Malta e recupera la differenza in tasse da pagare, che tu sia con una pensione alta o modesta qui trovi la soluzione maltaway pensioni pensionati italia malta estero

10 buoni motivi per la tua pensione a MALTA

La scorsa settimana abbiamo ricevuto 3 telefonate da giornalisti di diverse testate televisive di noti programmi trasmessi sulle reti TV Italiane, che chiedevano a NOI, in quanto esperti del settore, opinioni, informazioni, esperienze e interviste…argomento?

PENSIONATI ITALIANI A MALTA

Ieri il programma Quinta Colonna ha mandato in onda interviste e opinioni, in particolare di interesse quella con Giuseppe Conte della Direzione INPS pensioni estero, che ha mostrato un dato evidente di fuga di pensionati Italiani verso l ‘estero, fenomeno che lo scorso anno ha raggiunto quasi le 6000 unità

Segno dei tempi, della profonda crisi Italica che risparmia ormai solo poche categorie, e segno della luce sempre piú forte che MALTA sta ricevendo in termini di interesse dal mondo, dall’Europa e da buon ultimo dall’Italia, considerando che le classifiche internazionali pongono Malta al 3 posto tra i paesi al mondo dove trasferirsi.

Quando si sceglie un paese, le sue condizioni di sicurezza, sistema sanitario, collegamenti, sistema bancario, comunità internazionale, condizione economica, sono altrettanto importanti quanto la fiscalità ridotta e il basso costo della vita.

Questo, soprattutto, per evitare di trovarsi dopo poco tempo in una situazione peggiore di quella che si è deciso di lasciare, per la propria qualità di vita e per la protezione del proprio patrimonio e reddito, che in paesi in difficoltà ormai conclamata come l ‘Italia e altri (vedi i PIGS) non sono più in grado di garantire.

Noi, che abbiamo scelto di lasciare l’Italia dopo aver vissuto in diversi altri paesei, ci occupiamo con una struttura di professionisti, di assistere e consigliare questo target di persone, con una pensione e magari anche con degli asset interessanti, che intendono trasferirsi a Malta, tra l’altro anche con alcuni casi di pensionati Italiani che arrivano a MALTA provenienti da altre giurisdizioni non più considerate interessanti, come ad esempio Canarie, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia, Panama e altre ancora

maltaway_10 reasons love malta

Perché un pensionato Italiano dovrebbe venire a Malta con la sua Pensione? 10 buoni motivi:

  1. Risparmio sulle tasse che può essere rilevante sino a diventare elevatissimo per le pensioni più alte
  2. Clima fantastico e ricchezza storica, artistica e culturale e costo della vita più basso
  3. Vicinanza con l’Italia e i propri interessi e legami famigliari con al massimo 90 minuti di volo al prezzo di una cena in pizzeria
  4. Sanità e assistenza con ospedali e centri per anziani all’avanguardia in Europa
  5. Sicurezza elevatissima e delinquenza praticamente inesistente, con un sistema bancario solido e sicuro
  6. Quasi tutti capiscono e parlano Italiano e un offerta di corsi di inglese per la terza età che consente di raccogliere nuovi stimoli e conoscere gente nuova
  7. Mezzi di trasporto nuovi ed efficienti che ti consentono di vivere, se vuoi, senza automobile
  8. Se compri casa, proteggi il tuo patrimonio, non avrai tasse di successione e lascerai un bellissimo regalo ai tuoi figli e nipoti
  9. Qualità della vita elevata per il sole , il mare, la comunità internazionale e una vita più semplice senza le 1000 complicazioni burocratiche del belpaese
  10. Malta è in Europa e adotta l’Euro, le norme e i regolamenti comunitari non consentono all’Italia di legiferare per un eventuale blocco la portabilità delle pensioni che invece può valere per i paesi extra-UE

E fa 10… la lode la lascerei a MALTAway che ha le competenze, le risorse e l’esperienza per la corretta consulenza e assistenza per la vostra relocation, coprendo a 360° ogni vostra necessità, con riferimento a tutto ciò che vi serve sapere e fare sia in Italia sia a Malta per realizzare un progetto per chi vuole girare le pagine sino alla fine del libro

e se ti serve dell’altro puoi contattarci oppure digitare nella parte alta a destra del sito la parola pensione e troverai quello che abbiamo condiviso con  tutti  su questo argomento

  • Se lavori a Malta come dipendente o autonomo e versi i contributi per almeno 3 anni, potrai usare questi importi e questo periodo per il calcolo complessivo del diritto alla pensione e al suo ammontare
  • Se sei un pensionato e prendi la residenza fiscale a Malta, hai diritto di trasferire la tua pensione LORDA (senza tasse di alcun tipo) a Malta e pagare qui la relativa tassazione

Perché un pensionato Italiano dovrebbe venire a Malta con la sua Pensione? 10 buoni motivi:

  1. Risparmio sulle tasse che può essere rilevante sino a diventare elevatissimo per le pensioni più alte
  2. Clima fantastico e ricchezza storica, artistica e culturale e costo della vita più basso
  3. Vicinanza con l’Italia e i propri interessi e legami famigliari con al massimo 90 minuti di volo al prezzo di una cena in pizzeria
  4. Sanità e assistenza con ospedali e centri per anziani all’avanguardia in Europa
  5. Sicurezza elevatissima e delinquenza praticamente inesistente, con un sistema bancario solido e sicuro
  6. Quasi tutti capiscono e parlano Italiano e un offerta di corsi di inglese per la terza età che consente di raccogliere nuovi stimoli e conoscere gente nuova
  7. Mezzi di trasporto nuovi ed efficienti che ti consentono di vivere, se vuoi, senza automobile
  8. Se compri casa, proteggi il tuo patrimonio, non avrai tasse di successione e lascerai un bellissimo regalo ai tuoi figli e nipoti
  9. Qualità della vita elevata per il sole , il mare, la comunità internazionale e una vita più semplice senza le 1000 complicazioni burocratiche del belpaese
  10. Malta è in Europa e adotta l’Euro, le norme e i regolamenti comunitari non consentono all’Italia di legiferare per un eventuale blocco la portabilità delle pensioni che invece può valere per i paesi extra-UE

E fa 10… la lode la lascerei a MALTAway che ha le competenze, le risorse e l’esperienza per la corretta consulenza e assistenza per la vostra relocation, coprendo a 360° ogni vostra necessità, con riferimento a tutto ciò che vi serve sapere e fare sia in Italia sia a Malta per realizzare un progetto per chi vuole girare le pagine sino alla fine del libro

https://www.maltaway.com/inps-e-sempre-piu-fuga-dei-pensionati-65-nel-2014-stop-pagamento-pensioni-allestero-malta-e-ue-esclusi/

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Buona lettura da http://previdenzacomplementare.finanza.com/2016/01/29/totalizzazione-ricongiunzione-cumulo-la-via-per-la-pensione/?_ga=1.182485605.2127996157.1453963939

Totalizzazione, ricongiunzione, cumulo: La via per la pensione

L’Italia è stata da sempre un paese dei lavori frammentari e saltuari, nonostante il mito del posto fisso che ha avuto una ulteriore recente celebrazione cinematografica. In realtà, tranne il periodo aureo di inizio degli anni 60 fino a tutti gli anni 80 e nel Pubblico Impiego, il posto fisso era più sognato che realizzato. Ora addirittura i lavori da frammentati si sono polverizzati e mettere assieme i venti anni di contributi richiesti dalla Fornero unitamente all’età pensionabile  (66 e 7 per i maschi, 65 e 7 per le lavoratrici del settore privato), diventa sempre più arduo. Tralasciando per un attimo gli aspetti schizoidi provocati dalla normativa in essere che con 70 anni di età richiede solo 5 anni di contributi, oppure consente di prendere una pensione di 650 euro mensili dopo 20 anni di lavoro, mentre chi non ha mai lavorato ha diritto ad un assegno sociale di 450 euro, tralasciando questi aspetti dicevamo, come pure trascuriamo la proposta di Boeri di dare la pensione a chi perde il lavoro a 50 anni, che sarebbe un incentivo al licenziamento, la legge tuttavia tutela il diritto alla pensione e ne facilita il conseguimento. Per cui dà facoltà al dipendente che ha lavorato in diversi posti con iscrizione a diverse forme di previdenza, di sommare questi pezzi “sparpagliati” per raggiungere i fatidici 20 anni. Tuttavia per tenere in attività le meningi degli anziani che con l’età tendono ad affievolirsi, invece di prevedere l’unificazione automatica dei vari periodi cronologici, la legge ha istituito tre diversi istituti che consentono la sommatoria, lasciati alla scelta dell’interessato in base alla sua convenienza:

la totalizzazione

la ricongiunzione

il cumulo.

 

Vediamoli brevemente

La totalizzazione

La totalizzazione consente di avere il diritto ad un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che in nessuna di esse matura il diritto alla pensione. Poco gettonata perchè a causa della finestra mobile di 18mesi e degli adeguamenti legati alla speranza di vita che allontana l’accesso al pensionamento non è conveniente se non come soluzione estrema.Dal 1° gennaio 2012, è possibile cumulare anche i periodi assicurativi non coincidenti, inferiori a tre anni.

Può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti e può essere richiesta ai superstiti, anche se il dante causa sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

 

Per il raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria sono utili anche i periodi contributivi versati all’estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale.

La totalizzazione non può essere richiesta se il lavoratore:

  • è già titolare di una pensione diretta liquidata in uno dei fondi di previdenza dove ha versato i contributi;
  • ha richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (leggi 29/1979 e 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.

 

Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si matura al perfezionamento dei seguenti requisiti:

  • raggiungimento dei 65 anni e 7 mesi di età, sia per gli uomini sia per le donne;
  • anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni;

I requisiti anagrafico (65 anni) e contributivo (20 anni) previsti per il riconoscimento del trattamento pensionistico di vecchiaia in regime di totalizzazione prescindono da eventuali diversi requisiti di età e di anzianità contributiva prescritti dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Il requisito anagrafico a decorrere dal 1° gennaio 2013 deve essere adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

 

Il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione si perfeziona con almeno 40 anni di contributi sommando i periodi non coincidenti versati nelle diverse gestioni.

Questo requisito (40 anni) deve essere raggiunto escludendo i contributi accreditati per disoccupazione e per malattia.

Anche qui il requisito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2013 deve essere adeguato agli incrementi alla speranza di vita. Nel 2016 sono necessari 40 anni e 7 mesi. Resta inteso che la pensione totalizzata non decorrerà subito una volta perfezionati i suddetti requisiti in quanto soggetta al meccanismo dello slittamento previsto dalle cd. finestre mobili: il lavoratore dovrà attendere un ulteriore lasso di tempo pari a 21 mesi nel primo caso e 18 mesi nella totalizzazione di vecchiaia.

La pensione sarà determinata – di norma – con le regole del sistema contributivo puro se, all’atto del pensionamento, il lavoratore non avrà maturato un diritto autonomo nelle gestioni interessate.

 

La pensione di inabilità nella totalizzazione

 

La totalizzazione può essere richiesta dal lavoratore anche per ottenere un trattamento di inabilità assoluta e permanente se matura in totalizzazione i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nel fondo pensionistico in cui è iscritto al momento in cui si verifica lo stato di inabilità. Lo stesso fondo pensionistico accerterà anche la sussistenza del requisito sanitario.

Nel caso in cui il titolare di assegno ordinario di invalidità venga riconosciuto inabile, può richiedere la pensione di inabilità in totalizzazione.

La totalizzazione resta invece preclusa, in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia.

Il familiare superstite, avente diritto, può chiedere la pensione in regime di totalizzazione per i contributi versati dall’assicurato anche se deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, se matura i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica in cui era iscritto il lavoratore al momento del decesso.

 

La ricongiunzione

 

La ricongiunzione è l’unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in diversi settori di attività. Lo scopo è quello di ottenere un’unica pensione (generalmente di importo più elevato di quella che risulterebbe dalla somma delle pensioni nelle singole gestioni) calcolata su tutti i contributi versati. La ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività, o dai loro superstiti.

 

La ricongiunzione non è gratuita.

 

L’articolo 12 del D.L. 78/2010, ha modificato sostanzialmente la disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici della legge 29/79 al fine di armonizzare le norme previste nei diversi regimi pensionistici. In particolare, in base a tale disposizioni la ricongiunzione è diventata onerosa, pari al 50% della somma della riserva matematica. Il pagamento dell’onere può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50%. Infine, il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino all’estinzione del debito. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall’INPS

 

La nuova disciplina del cumulo

 

I problemi emersi a seguito dell’adozione delle nuove norme in materia di ricongiunzione onerosa (che vedevano numerosi lavoratori chiamati al versamento di somme ingenti), hanno costretto il legislatore a intervenire nuovamente sulla materia attraverso l’articolo 1, commi da 238 a 249, della L. 228/2012 (Legge di stabilità per il 2013). Tali norme sono intervenute in materia di totalizzazione e ricongiunzione di contributi previdenziali, introducendo, in particolare, una nuova modalità (gratuita) di cumulo (alternativa alle discipline esistenti) volta a conseguire un’unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme di assicurazione obbligatorie, esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

In primo luogo si prevede che per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (COPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d’asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG), cessati dall’iscrizione senza il diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, la domanda finalizzata all’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) è ammessa anche successivamente a tale data. L’importo dei contributi versati è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell’eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all’avente diritto. L’esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione.

Il pagamento dei trattamenti liquidati avviene secondo le norme sulla totalizzazione. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto i rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (il che implica un trattamento previdenziale inferiore a quello che sarebbe risultato dalla ricongiunzione).

Al fine di tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione (onerosa) a decorrere dal 1° luglio 2010, garantendogli la possibilità di accedere al nuovo regime di cumulo, si prevede che essi (sempre che la domanda non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico) possono recedere entro un anno e chiedere la restituzione di quanto già versato. Analoga possibilità è riconosciuta ai soggetti che abbiano presentato domanda di totalizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, previa rinuncia alla domanda e a condizione che il procedimento amministrativo non si sia già concluso.

Per quanto attiene ai requisiti, la pensione si ottiene in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi, previsti dalla Legge 214/2011 (la Riforma Fornero), più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le diverse gestioni presso cui sono stati versati i contributi. Questa è la differenza più sostanziale fra totalizzazione e cumulo.