PENSIONI DETASSAZIONE e CONVENZIONE ITALIA MALTA doppie imposizioni
La normativa prevede che i redditi da  PENSIONI  possano essere trasferite all’estero e, in base alle Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, possano essere detassati in Italia con pagamento della tassazione nel nuovo paese di residenza, salvo le eccezioni previste nei singoli Trattati.
Le Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale prevedono generalmente che le pensioni corrisposte a cittadini non residenti siano tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici o dei lavoratori privati.
Per verificare qual è il regime fiscale applicabile alla gestione previdenziale d’interesse è disponibile il testo relativo a ciascuna Convenzione in vigore contro le doppie imposizioni.
Pertanto, il pensionato che risiede all’estero può chiedere all’INPS l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti, la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione).
La Convenzione in vigore tra Italia e Malta (come quasi tutte le Convenzioni, eccezione solo TUNISIA alla fine, prevede un regime diverso per le pensioni degli ex dipendenti PRIVATI di cui all’art.18 e le Pensioni dei dipendenti PUBBLICI di cui all’art 19 paragrafo 2.
CONVENZIONE ITALIA /MALTA
Articolo 18 – Pensioni e annualita’. In vigore dal 8 maggio 1985 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, nonche’ le annualita’, pagate ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Articolo 19 – Funzioni pubbliche. In vigore dal 8 maggio 1985 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che: (I) abbia la nazionalita’ di detto Stato; o Convenzione del 16 luglio 1981 Pagina 12 (II) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita’.
Gli altri redditi seguono le altre normative specifiche previste dalla convenzione.
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