Quali agevolazioni fiscali per chi rientra in Italia in smart working lavorando per una azienda estera?

Chi rientra in Italia per continuare a lavorare in modalità smart working per una azienda  estera può usufruire di alcune agevolazioni fiscali introdotte dalle leggi italiane per agevolare il rientro dei ”cervelli in fuga’‘?

E’ stato sottoposto ad interpello all’Agenzia delle Entrate il caso di un cittadino italiano, emigrato all’estero da diversi anni e iscritto AIRE, che lavora come dipendente di una azienda estera e che , d’intesa con la stessa, decide di rientrare con la famiglia in Italia per almeno due anni per lavorare per detta azienda in modalità smart working ovvero da remoto.

Alla richiesta di conferma o meno di poter applicare ai redditi percepiti le agevolazioni di tassazione ridotta previste dalle normative per impatriati, l’Agenzia delle Entrate Italiana  all’ interpello  596/2021 ha risposto SI.

COSA PREVEDE IL D.L SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PER CHI RIENTRA DALL’ESTERO?

L’Italia negli anni ha introdotto diverse norme atte ad agevolare sul piano fiscale il rientro dei cosiddetti ”cervelli in fuga” dall’estero, dapprima solo con norme rivolte ai ricercatori e professori universitari poi sempre più estese ad un’ampia platea e infine rivolte non solo ai cittadini italiani.

Il decreto legislativo sull’internazionalizzazione 147/2015, modificato nel 2019, all’art 16, come da testo sotto ritrascritto, ha introdotto un regime speciale per  i lavoratori impatriati con una riduzione della tassazione almeno del 70% sui redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale e svolgono attività lavorativa in Italia per almeno due anni .

L’art 16 COMMA 1

1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l’attivita’ lavorativa e’ prestata prevalentemente nel territorio italiano.

1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d’impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un’attivita’ d’impresa in Italia, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Requisiti:

  • non residente in Italia nei 2 anni precedenti
  • risiederà in Italia per 2 anni
  • attività lavorativa svolta prevalentemente in Italia

L’art 16 COMMA 2

2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238 le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un’attivita’ di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un’attivita’ di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu’, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream

Il comma 2 estende le agevolazioni a tutti i cittadini dell’Unione Europea e ai cittadini extra Eu degli stati con i quali è in vigore una Convenzione  sulle doppie imposizioni fiscali ma richiede specifici requisiti per usufruire del regime speciale.

Requisiti

-essere in possesso della laurea  e aver svolto continuativamente un lavoro dipendente, autonomo o d’impresa ,  fuori dall’Italia negli  ultimi 24 mesi

 – aver svolto continuativamente attività di studio fuori dall’Italia negli  ultimi 24 mesi ed aver conseguito una laurea o una specializzazione post laurea.

La norma prevede inoltre cha la tassazione del reddito possa subire un abbattimento del 90% con pagamento delle tasse solo sul 10% del reddito agevolabile se si trasferisce la residenza nel Sud Italia.

«la percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia»

L’agevolazione in entrambi i casi è usufruibile per 5 anni a decorrere dal periodo di imposta del trasferimento della residenza in Italia.

Il beneficio può essere esteso di ulteriori 5 anni con una tassazione del 50% del reddito al sussistere di certi requisiti come avere un figlio minorenne o a carico o l’acquisto di un immobile residenziale in Italia.

 

RISPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 2019 il Decreto Crescita ha ampliato il regime agevolativo anche in presenza di datori di lavoro con sede all’estero o nel caso di committenti esteri.

Come già espresso in una circolare esplicativa sul ‘’Regime speciale per impatriati’’   l’Agenzia ha ribadito che l’attività in Italia come dipendente puo’ essere svolta anche per un datore di lavoro che ha sede all’estero  o come autonomo per un committente straniero.

Ovviamente in detto caso si tratterà di attività svolta in remoto in modalità smart working.

Il problema che si pone in questo caso, a cui bisogna prestare molta ATTENZIONE,  è che

il lavoratore potrebbe essere considerato come una stabile organizzazione in Italia del datore estero

con le conseguenze di obblighi dichiarativi e pagamenti di imposte a carico di quest’ultimo.

L’Agenzia pertanto alla domanda dell’interessato ha risposto e ha precisato che ove

risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma in esame, non oggetto di verifica in sede di interpello, il lavoratore potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 16.

Il contribuente pertanto potrà invocare le agevolazioni di cui all’art.16 e usufruirà di un abbattimento del reddito imponibile per attività lavorativa del 70% .

Quindi pagherà le tasse solo sul 30% con un considerevole risparmio!