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RECUPERO CREDITI IN EUROPA:

come funziona il recupero fuori dai confini nazionali

RECUPERO CREDITI IN EUROPA

RECUPERO CREDITI IN EUROPA

 

E’ facile in un mondo digitalizzato e ultra connesso stipulare contratti di fornitura di beni o servizi con persone o società che risiedono o sono domiciliate in Stati diversi.

Ho eseguito una fornitura ad un cliente che vive in una diversa nazione ma non ha pagato la fattura oppure ho comprato un bene da un fornitore che vive in un altro Stato ma non funziona e devo ottenere il rimborso.

Cosa succede se il credito vantato o il rimborso e risarcimento richiesto non viene pagato?

La procedura di recupero di un credito in generale prevede due fasi: una prima fase con attività STRAGIUDIZIALE ovvero al di fuori delle aule giudiziarie e senza ricorrere al giudice e solo se questa fase non ha successo si attiva la fase GIUDIZIALE davanti al giudice.

Spesso l’intervento da parte di un legale attraverso una lettera di intimazione formale di pagamento puo’ portare a risolvere il problema perchè il debitore corrisponde quanto dovuto o si intavola una trattativa che porta ad una definizione bonaria della questione.

Se anche questo tentativo non da’ gli esiti sperati occorre passare alla fase giudiziale.

Quando il creditore e il debitore non risiedono/non sono domiciliati nello stesso Stato occorre procedere ad un recupero del credito transfrontaliero.

Tutto è piu’ complicato?

Se parliamo di recupero crediti in EUROPA le cose possono essere piu’ semplici di quanto non sembri perchè sono stati emanati una serie di regolamenti e direttive che facilitano  il recupero transfrontaliero dei crediti.

Vediamole nel dettaglio.

Termini di Pagamento

Innanzitutto La Direttiva  2011/7/UE del 16 02 2011 ha uniformato in Europa il sistema dei pagamenti differiti nelle forniture di merci e servizi ovvero ha stabilito dei tempi , in assenza di diversi accordi, che il fornitore deve lasciare al cliente per pagare la fattura.

La direttiva prevede nell’ambito delle transazioni commerciali dei termini di pagamento di 30 giorni con le Pubbliche amministrazioni debitrici e di 60 giorni nelle transazioni commerciali tra imprese.

Occorre poi vedere se la Direttiva è stata recepita dai diversi Stati membri, perchè non tutti l’hanno fatto, e con quale modalità.

Procedura europea di Ingiunzione di Pagamento

Quando si vantano crediti di somme di denaro in ambito transfrontaliero, ovvero con un debitore che ha la residenza o la sede legale in uno Stato Europeo diverso, si puo’ attivare una domanda di ingiunzione di pagamento al giudice nazionale.

Deve trattarsi di un credito di natura civile e commerciale e di un credito non contestato, liquido, di importo determinato ed esigibile al momento in cui è introdotta la domanda d’ingiunzione.

Per procedere nella richiesta di ingiunzione si deve provvedere alla compilazione di un modulo standard europeo valido in tutti gli Stati Europei ad eccezione della Danimarca. Si puo’ fare anche autonomamente senza l’assistenza di un avvocato.

Detta ingiunzione viene notificata al debitore che ha la possibilità di pagare il credito ingiunto o di proporre opposizione entro 30 giorni.

In caso di opposizione il richiedente puo’ decidere di trasferire la causa al procedimento europeo per le controversie di modesta entità come modo per trattare ulteriormente la richiesta, ovviamente se la domanda soddisfa i criteri relativi a detto procedimento.

Se la parte convenuta/debitrice non si oppone l’ingiunzione diventa esecutiva e puo’ essere fatta valere in tutti gli Stati Europei senza necessità di una ulteriore istanza di esecutività.

 

Titolo Esecutivo Europeo

Il Regolamento n. 805/2004 ha istituito il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati ovvero

  • le decisioni giudiziarie,
  • le transazioni giudiziarie
  • gli atti pubblici .

Il titolo esecutivo europeo è un certificato che consente a detti atti di circolare e di essere direttamente riconosciuti come già esecutivi negli altri Stati membri dell’Europa (ad eccezione della Danimarca) ovvero nello Stato del debitore dove deve essere iniziata l’esecuzione.

Il titolo esecutivo europeo puo’ avere ad oggetto un credito :

  • un credito pecuniario cioè un importo di denaro esigibile
  • deve trattarsi di un credito in materia civile o commerciale
  • deve trattarsi di un credito non contestato.

E’ un procedimento semplice al quale si può ricorrere per i crediti transfrontalieri che consente ad esempio ad una decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato emessa in uno Stato membro di essere facilmente riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro europeo.

Non vale per questioni fiscali, doganali o amministrative ne’ testamenti, successioni, fallimenti, concordati o arbitrato.

Per ottenere il titolo esecutivo si deve fare istanza al giudice adito nel paese dove si richiede l’emissione della decisione giudiziaria.

Detta in parole semplici: se ottengo da un giudice italiano un provvedimento giudiziale per il pagamento di un mio credito vantato per Euro 4.000 nei confronti di un debitore in Francia, chiedo al giudice italiano anche la certificazione come Titolo esecutivo Europeo e agisco esecutivamente in Francia contro il mio debitore.

 

Procedimento Europeo per le Controversie di Modesta Entità (fino a 5.000 euro)

Esiste una procedura semplice ed accellerata che consente il recupero di crediti transfrontalieri, cioè al di fuori dei confini del proprio Stato, non superiori a 5000 euro.

Se ad esempio sono un professionista che vive in Italia e ho fornito un servizio ad una persona che vive in Belgio e non mi ha pagato la fattura di 3.500 posso attivare il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Oppure anche nel caso abbia ordinato online una bicicletta da 3.000 euro ma che sia arrivata danneggiata posso richiedere il risarcimento.

Il procedimento è attuabile in tutti i paese dell’Europa, ad eccezione della Danimarca, verso imprese, organizzazioni o clienti.

La richiesta puo’ essere fatta tramite moduli , compilabili senza l’intervento di un avvocato, anche se l’aiuto di un professionista, quando non si è esperti in materia legale, puo’ aiutare nell’ottenimento di un risultato favorevole.

Il modulo va inoltrato al giudice del paese ritenuto competente. Controparte convenuta ha diritto di replica e il giudice puo’ richiedere ulteriori chiarimenti scritti alle parti o fissare la comparizione delle parti in udienza anche in videochiamata.

I costi del procedimento sono bassi e i tempi rapidi.

L’organo giudicante poi rilascia una sentenza ed un certificato che la rendono esecutiva in tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea senza ulteriori formalità.

 

Blocco Trasfrontaliero dei Conti Correnti  

Il regolamento (UE) n. 655/2014 ha istituito un mezzo di tutela aggiuntivo e facoltativo al creditore attraverso l’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari (OESC) che consente il congelamento dei capitali detenuti in un conto bancario aperto in un altro paese dell’Europa.

Come negli altri casi puo’ essere utilizzato nelle materie civili e commerciali, ottenendo il sequestro di un conto detenuto in un paese diverso da quello in cui è domiciliato il debitore purchè si tratti di un paese Europeo, ad eccezione della Danimarca, con lo scopo di garantire al creditore il recupero del credito.

Puo’ essere richiesto sia a scopo preventivo prima di avviare un procedimento contro il debitore o nel caso il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria in caso di urgente necessità e di rischio concreto che il debitore possa dissipare o nascondere i suoi beni.

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