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Regime Fiscale agevolato per Neo Residenti in Italia:

LA DOLCE VITA a 100.000 Euro

 

Regime Fiscale NeoResidenti Italia DOLCE VITA

Regime Fiscale NeoResidenti Italia DOLCE VITA

 

INDICE DEI CONTENUTI

 

Regime Fiscale agevolato per Neo Residenti in Italia:

LA DOLCE VITA a 100.000 Euro

PERCHÉ GUARDARE all’ITALIA in alcuni CASI

A CHI SI APPLICA IL REGIME AGEVOLATO

DEROGA AL REGIME DI TASSAZIONE WORLDWIDE

COME SI ACCEDE AL REGIME

ISTANZA PREVENTIVA INTERPELLO

CHECK LIST

IMPOSTA FORFETTARIA di 100.000 euro

REGIME FORFETTARIO PER I FAMILIARI

DURATA DEL REGIME

A QUALI REDDITI SI APPLICA

LA NORMATIVA: Articolo 24-Bis Del TUIR come modificato

CONTATTI MALTAWAY REGIME FISCALE AGEVOLATO PER NEO RESIDENTI IN ITALIA E CITTADINANZA ITALIANA

 

 

 

 

PERCHÉ GUARDARE all’ITALIA in alcuni CASI

 

ITALIA, il paese della DOLCE VITA, ha perso attrattività significativa a livello internazionale, sia per la sua situazione Debitoria, Macro-Economica e Bancaria, sia per la presenza di uno stato e una burocrazia pubblica asfissiante per imprese e cittadini, con un modello fiscale sempre più esteso, invasivo e affamato, basato sul modello della TASSAZIONE GLOBALE e del regime DICHIARATIVO obbligatorio

Questo regime fiscale agevolato come Neo residenti in Italia sui redditi prodotti all’estero per coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia è molto attrativo per regdditi superiori al mezzo Milione di Euro, con 1 Milione di reddito la tassazione effettiva è del 10%, sia per la totale esclusione dal regime dichiarativo, una soluzione efficiente che consente di assaporare uno stile di vita, dalle Alpi alla Sicilia, fatto di Italian Style e Dolce Vita

 

Infatti, la Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016) ha introdotto un regime fiscale agevolato come Neo residenti in Italia sui redditi prodotti all’estero per coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

 

A CHI SI APPLICA IL REGIME AGEVOLATO

E’ applicabile ai soggetti espatriati dall’Italia e che hanno risieduto all’estero per almeno 9 anni negli ultimi dieci anni fiscali e che ora rientrano in Italia e ai cittadini Europei e NON-EU di quasi 180 Stati, che decidono di trasferire la residenza in Italia.

E’ destinata ai soggetti con una elevata capacità reddituale ovvero a high net worth individuals” (HNWI) in quanto l’opzione prevede il pagamento di un’imposta forfettaria di 100.000 euro per ciascun anno di imposta fiscale cui viene esercitata ma solo sui redditi prodotti all’estero cioè non generati sul territorio italiano.

Una persona che percepisce redditi esteri ad esempio di 2 milioni di Euro , nel momento in cui trasferisce la residenza in Italia e chiede l’applicazione di questo regime dovrà infatti pagare sui redditi di fonte estera solo una tassazione forfettaria di 100.000 euro.

In questo caso pari ad un 5%.

Una percentuale di tassazione davvero bassa per chi ha redditi elevati!

Se questi soggetti hanno anche altri redditi prodotti in Italia questi, invece, vengono tassati secondo le regole ordinarie.

Lo stato italiano con questa normativa vuole attrarre a vivere persone ricche che hanno attività all’estero. Si puo’ trattare ad esempio di imprenditori che svolgono attività in un paese estero e percepiscono cospicui redditi che decidono di applicare il regime agevolato trasferendo la residenza in Italia.

A Malta, ad esempio, alcuni cittadini con elevata capacità reddituale a cui andrebbe applicato il regime di tassazione su base mondiale, hanno deciso di trasferire la residenza in Italia e di usufruire di questo regime forfettario agevolato.

Ovviamente bisogna prestare attenzione nella valutazione della scelta al regime fiscale vigente negli Stati esteri in cui si producono i redditi e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili per per evitare eventuali doppie tassazioni.

 

DEROGA AL REGIME DI TASSAZIONE WORLDWIDE

L’agevolazione permette di derogare dall’applicazione del regime di worldwide taxation o tassazione su base mondiale ovvero di assoggettamento a tassazione di tutti i redditi ovunque prodotti nel mondo vigente in Italia, applicando una sorta di regime fiscale per NON DOMICILIATI gia’ noto in alcune giurisdizioni e applicato anche a Malta o in UK.

 

COME SI ACCEDE AL REGIME

L’adesione al regime si effettua con la presentazione della dichiarazione dei redditi nello stesso periodo di imposta in cui il soggetto trasferisce la sua residenza fiscale in Italia oppure con la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, indicando l’adesione al regime di neo domiciliato.

 

ISTANZA PREVENTIVA INTERPELLO

 

È consentito, inoltre, presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate per ottenere un parere preventivo e vincolante circa l’applicabilità del regime per neo domiciliati, evitando cosi’ possibili contestazioni e accertamenti futuri.

Consiglio di valutare la decisione di presentare l’interpello e le modalità di come presentare l’istanza con un professionista esperto in materia per evitare eventuali rigetti legati ad una non conoscenza esatta degli elementi da rappresentare all’Agenzia.

Ad esempio solo i redditi provenienti dagli Stati indicati nell’interpello sono soggetti all’agevolazione e bisogna prestare attenzione che siano Stati collaborativi con l’Italia per evitare che la richiesta di agevolazione venga rifiutata.

L’istanza è facoltativa e il contribuente puo’ decidere di scegliere il regime semplicemente esercitando l’opzione nella propria dichiarazione dei redditi.

 

CHECK LIST

 

È necessario al momento dell’istanza indicare la sussistenza degli elementi necessari per l’accesso al regime, compilando l’apposita check list e presentando, eventualmente, la relativa documentazione a supporto.

La check list è un valido ausilio anche per valutare autonomamente se si hanno i requisiti per accedere e richiedere il regime contributivo forfettario.

L’Agenzia delle Entrate italiana utilizza in gran parte gli stessi criteri già utilizzati per considerare un soggetto effettivamente residente all’estero .

Nella check list dall’agenzia delle Entrate italiana viene richiesto

  • per i cittadini italiani di indicare l’iscrizione all’AIRE
  • la giurisdizione di ultima residenza fiscale
  • le giurisdizioni non comprese nell’esercizio dell’opzione

e inoltre la

VERIFICA DEL PRESUPPOSTO DELL’ASSENZA DELLA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA NEI NOVE PERIODI DI IMPOSTA DEI DIECI PRECEDENTI L’INIZIO DEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OPZIONE

attraverso una serie di domande, ad esempio :

  • dare la prova dell’assenza della precedente residenza fiscale in Italia dimostrando anche che ne’ moglie ne’ figli vi abbiano risieduto
  • non iscrizioni di figli minori ad istituti scolastici in Italia
  • di non aver avuto stabili legami personali, sociali, culturali e politici con soggetti residenti in Italia
  • non svolgimento di cariche sociali in società italiane
  • non conseguimento di redditi da capitale, lavoro dipendente, autonomo, d’impresa, pensioni, compensi per opere dell’ingegno, brevetti, marchi in Italia.

 

IMPOSTA FORFETTARIA di 100.000 euro

Il versamento dell’imposta sostitutiva, nella misura di 100.000 euro, deve essere effettuato in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

In caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista si decade dal regime.

 

REGIME FORFETTARIO PER I FAMILIARI

Il regime forfettario può essere esteso anche ad uno o più familiari (coniuge, figli o discendenti o ascendenti prossimi) che saranno tenuti a pagare annualmente l’imposta sostitutiva di Euro 25.000.

DURATA DEL REGIME

L’opzione si rinnova di anno in anno tacitamente , salvo che il contribuente o un familiare decida di revocarla, ed ha una durata massima di 15 anni.

A QUALI REDDITI SI APPLICA

La normativa non contiene una specifica elencazione di categorie di redditi per cui si deve intendere a tutti i redditi di fonte estera che siano da lavoro dipendente, di impresa, di capitale, di natura finanziaria, dividendi, diritti d’autore, redditi da locazione di immobili all’estero , plusvalenze derivanti dalla cessione di valute virtuali presso un exchange estero  ecc.

La legge pero’, al fine di evitare possibilità di elusione, prevede che per i primi 5 anni di imposta (a partire da quello di validità dell’opzione) il regime non possa essere applicato alle plusvalenze o capital gain derivanti da cessione di partecipazioni qualificate in enti e società non residenti, per evitare che una persona trasferisca la residenza in Italia al solo fine di ottenere una tassazione agevolata.

Il contribuente in regime agevolato non è tenuto a compilare il quadro RW dichiarativo nè a versare l’imposta sugli immobili o sulle attività finanziarie detenuti all’estero.

 

LA NORMATIVA: Articolo 24-Bis Del TUIR come modificato

 

Di seguito riportiamo l’articolo 24-bis del DPR n. 917/86 come modificato dalle norme attualmente in vigore.

Art. 24-bis. Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

 

ARTICOLO 24-BIS COMMA 1 TUIR

  1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all’estero individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione. L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’articolo 68, comma 3.

 

ARTICOLO 24-BIS COMMA 2 TUIR

  1. Per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all’estero di cui al comma 1 è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’imposta non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.

 

ARTICOLO 24-BIS COMMA 3 DEL TUIR

  1. L’opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell’opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione.

 

ARTICOLO 24-BIS COMMA 4 TUIR

  1. L’opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

 

ARTICOLO 24-BIS COMMA 5 DEL TUIR

  1. Le persone fisiche di cui al comma 1, per sé o per uno o più dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’articolo 23.

 

ARTICOLO 24-BIS COMMA 6 DEL TUIR

  1. Su richiesta del soggetto che esercita l’opzione di cui al comma 1, l’opzione ivi prevista può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell’opzione a uno o più dei familiari di cui all’articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l’opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l’ultima residenza prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’estensione dell’opzione può essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall’opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l’opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1.

 

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