SI PUÒ AVERE UNA DOPPIA RESIDENZA FISCALE? CASI E CONSEGUENZE

DOPPIA RESIDENZA FISCALE? CASI E CONSEGUENZE
INDICE DEI CONTENUTI
SI PUO’ ESSERE RESIDENTI IN DUE PAESI?
QUANDO SI E’ FISCALMENTE RESIDENTI IN ITALIA?
PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA: presunzione residenza in Italia
CONVENZIONE CONTRO DOPPIE IMPOSIZIONI
TIE BREAKER RULES PER RISOLVERE CONFLITTI DI RESIDENZA
SOLUZIONI PROSPETTATE AL CASO PER DOPPIA RESIDENZA
LA SVIZZERA USCIRA’ DALLA BLACK LIST?
CONTATTI MALTAWAY ADVISORY PARTNERS
SI PUO’ ESSERE RESIDENTI IN DUE PAESI?
Si puo’ essere residenti in due diversi paesi?
La risposta è SI perché nulla lo vieta.
Puo’ essere vantaggioso?
Non consiglierei di farlo per scelta, perchè di sicuro è complicato e con conseguenze, in particolare, sul piano fiscale in quanto si rischia una tassazione da parte di due o più paesi.
Meglio ponderare con adeguata profondità e ampiezza, con professionisti in grado di coprire più giurisdizioni e argomenti, le implicazioni patrimoniali, reddituali, fiscali, legali, finanziarie, in quanto molti professionisti vendono il loro prodotto cittadinanza e residenza, sia nel loro paesi sia di molti paesi, come se si trattasse di collezionare passaporti e permessi di residenza.
A fronte di progetti assai costosi, l’obiettivo è di trasmettere un senso di libertà globale, che all’atto pratico si trasforma in complicazioni e vincoli in un mondo che si sta muovendo verso la fine dell’ Off-Shore e in uno scambio di informazioni sempre più esteso tra paesi e intermediari non solo finanziari
Pero’ ci sono casi in cui ci si puo’ comuque ritrovare ad avere una doppia residenza sulla base delle normative dei singoli paesi nazionali.
Per questo capire come trasferire la residenza in un paese estero e come non essere piu’ considerati residenti nel paese di provenienza a volte non è cosi’ lineare e semplice che basta affidarsi a quanto si legge su internet o sui gruppi di espatriati ma, spesso, serve la consulenza di un professionista che sappia analizzare il caso specifico con tutti i risvolti.
Proviamo a vedere un esempio pratico.
Un recente caso del 2023 trattato dall’Agenzia delle Entrate Italiana in tema ”Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera: residenza fiscale, tie breaker rules e criterio dell’abitazione permanente” è quello di un cittadino italiano che nel corso dell’anno X ha trasferito la residenza in Svizzera per motivi di lavoro, che ha sottoscritto contratto di locazione di un appartamento in Svizzera, dove ha spostato il centro dei suoi interessi economici e sociali e che si è regolarmente iscritto all’Aire (leggi una guida utile all’iscrizione Aire)
Dove è il problema?
Il problema è che in base alle rispettive normative nazionali nell’anno X risulterebbe residente sia in Italia che in Svizzera.
QUANDO SI E’ FISCALMENTE RESIDENTI IN ITALIA?
E’ utile ricordare, come fa l’Agenzia delle Entrate , quando l’Italia considera un soggetto fiscalmente residente ovvero
”ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi
si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che
per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
o hanno nel territorio dello Stato il domicilio
o la residenza ai sensi del codice civile.
Le condizioni sopra indicate sono tra loro alternative e la sussistenza anche di una sola di esse per la maggior parte del periodo d’imposta è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.”
Bisogna prestare, pertanto, particolare attenzione al concetto di residenza in Italia o residenza all’estero per valutare dove un soggetto sia effettivamente residente e spesso si rende utile la preventiva consulenza di un professionista in materia per non incorrere in errori,sanzioni, doppie tassazioni o contenziosi.
PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA: presunzione residenza in Italia
L’Agenzia ricorda inoltre che ”ai sensi del comma 2bis dell’articolo 2 del TUIR, si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto Ministeriale 4 maggio 1999.”
C’è pertanto, nel caso di specie, con la Svizzera una presunzione di residenza in Italia e spetta al Contribuente dimostrare il contrario cioè l’effettiva residenza in Svizzera e non in Italia in quanto ”anche a seguito della formale iscrizione all’AIRE, nei confronti di cittadini italiani trasferiti in Svizzera continua a sussistere una presunzione (relativa) di residenza fiscale in Italia per effetto del citato articolo 2, comma 2bis, del TUIR in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Decreto Ministeriale 4 maggio 1999. Sul piano della normativa interna, ciò comporta che il Contribuente continui, salvo prova contraria, ad essere considerato residente in Italia ed ivi assoggettato a imposizione su tutti i suoi redditi ai sensi dell’articolo 3 del TUIR.
L’Istante potrà, in ogni caso, superare tale presunzione di residenza in Italia fornendo, in sede di accertamento, prova di non essere domiciliato o residente in Italia”.
In modo specifico per l’Italia queste sono le variabili e i Paesi che vanno considerati per PERSONE FISICHE:
Per la regolamentazione ITALIANA, l’espatriato in un Paese nella Black List qui sotto indicata, è caricato di un onere della prova aggiuntivo di residenza effettiva nel paese, pur se iscritto AIRE.
Questa inversione dell’onere della prova, non vale per i paesi in White list, ove esiste una presunzione di residenza effettiva, salvo prova contraria fornita dall’amministrazione pubblica
Queste giurisdizioni sono le stesse indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ai fini della dichiarazione obbligatoria di detenzione di attività patrimoniali e finanziarie in paesi non collaborativi.
Abbiamo evidenziato in BLU, alcune delle giurisdizioni su cui più frequentemente ci vengono fatte richieste, per vicinanza con l’Europa o per alea di paradiso fiscale
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Taiwan | Tonga |
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leggi qui
NUOVA BLACKLIST EUROPEA e ITALIANA, come scegliere Conti bancari e Residenza Estera
CONVENZIONE CONTRO DOPPIE IMPOSIZIONI
Dopo aver chiarito cosa prevede la normativa italiana sulla residenza occorre poi
considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri.
Quando si crea un conflitto di residenza tra due paesi per stabilire la residenza di una persona fisica occorre guardare alle Convenzioni in essere tra i due paesi e ai criteri delle cosiddette tie breaker rules.
Le norme convenzionali tra i vari paesi presentano specificità che vanno guardate e lette con attenzione.
Tra Italia e Svizzera esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali e il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è pacificamente riconosciuto nell’ordinamento italiano.
TIE BREAKER RULES PER RISOLVERE CONFLITTI DI RESIDENZA
Il ”Trattato tra i due paesi stabilisce che per dirimere eventuali conflitti di residenza tra gli Stati contraenti occorra far riferimento alle cosiddette tie breaker rules radicando, in primo luogo, la residenza fiscale nello Stato in cui si trova l’abitazione permanente e, in subordine, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità.”
Le disposizioni convenzionali sulle TIE BREAKER RULES prevedono che quando una persona fisica risulti residente di due Stati contraenti un Trattato internazionale, la stessa deve essere considerata residente nel Paese secondo dei criteri, da considerarsi in ordine decrescente di priorità:
- dove dispone di un’abitazione permanentee qualora la stessa non sia accertabile
- dove è ubicato il centro degli interessi vitali,
- dove ha la dimora abituale
- e infine nel paese di nazionalità della persona fisica.
”L’applicazione dei criteri delle tie breaker rules presuppone un conflitto tra le normative interne dei due Stati contraenti la Convenzione sulla residenza del Contribuente e, pertanto, nella fattispecie in esame, si potrà accertare la residenza dell’Istante, in base ai citati criteri, solo nell’ipotesi in cui sia le competenti Autorità tributarie italiane che quelle elvetiche ritengano il Contribuente fiscalmente residente nel proprio Stato nell’anno X.”
ABITAZIONE PERMANENTE
Vediamo cosa deve intendersi per abitazione permanente . L’Agenzia precisa ”Per quel che concerne la nozione di abitazione permanente a disposizione di una persona fisica con essa si intende un’abitazione che una persona fisica mantiene ed organizza per un utilizzo permanente.
Si tratta, dunque, di un immobile attrezzato e reso idoneo ad una lunga permanenza nello stesso, ovvero che la persona fisica abbia predisposto l’abitazione per utilizzarla in modo duraturo e continuo e non occasionalmente ai fini di una breve permanenza (come ad esempio per un viaggio di piacere, un viaggio di affari o per fini di studio etc.).
Pertanto, qualora in sede di accertamento fosse contestata al Contribuente la residenza fiscale in Italia, la stessa dovrebbe essere appurata non tanto in virtù del dato formale dell’iscrizione anagrafica in Italia, quanto sulla base dei criteri stabiliti
in Convenzione, valorizzando i fatti e le circostanze specifici (come, ad esempio, la disponibilità di un’abitazione permanente, i familiari, le sue relazioni personali ed economiche).”
SOLUZIONI PROSPETTATE AL CASO PER DOPPIA RESIDENZA
L’Agenzia scrive :”Nella fattispecie in esame, qualora l’Istante riuscisse a dimostrare, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR, di non essere residente in Italia ovvero, sulla base delle tie breaker rules, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione, di essere residente in Svizzera nell’anno di riferimento , i redditi da lavoro dipendente percepiti dal Contribuente, a fronte di un’attività lavorativa svolta in Svizzera, non sconterebbero alcuna imposizione nel nostroPaese.
In tale ipotesi, il suddetto reddito di lavoro dipendente non dovrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi italiana relativa al periodo d’imposta X.”
Per cui se il contribuente dimostrasse di non essere stato residente in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta nell’anno X non vi sarebbe alcun conflitto di residenza tra i due Stati perchè sarebbe considerato residente solo in Svizzera e sui redditi da lavoro dipendente pagherebbe le tasse solo in Svizzera.
Diversamente se risultasse residente in Italia per la maggior parte di tale periodo d’imposta (183 giorni) e, altresì, residente nella Confederazione Elvetica, ai sensi della normativa svizzera, in questa ipotesi potrà far riconoscere la prevalenza della residenza svizzera in base alle tie breaker rules applicati per l’intero anno X.
Per completezza l’Agenzia segnala inoltre ” qualora nel caso prospettato trovasse applicazione il disposto dell’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione, il Contribuente sarebbe assoggettato ad imposizione nel nostro Paese per i redditi di lavoro
dipendente prodotti fino al giorno del trasferimento definitivo del suo domicilio dall’Italia alla Svizzera, con conseguenti obblighi dichiarativi.”
Nel caso specifico il Trattato con la Svizzera contiene una disposizione che prevede esplicitamente la soluzione al problema della doppia residenza mediante il frazionamento dell’anno d’imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all’altro nel corso dell’anno.
In particolare l’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione stabilisce che la persona fisica che trasferisce definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato ”cessa di essere assoggettata nel primo Stato contrente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio.
L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data”.
LA SVIZZERA USCIRA’ DALLA BLACK LIST?
E’ notizia recente di aprile 2023 che Svizzera e Italia hanno sottoscritto una dichiarazione politica che porterà la Svizzera ad uscire dalla black list come paese a tassazione privilegiata ma l’iter per l’ufficializzazione di questa dichiarazione deve ancora iniziare.
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