TASSAZIONE A MALTA PER RESIDENTI NON DOM

Un chiarimento utile da parte dell’ Avv. Rossella Gianazza, abilitato in Italia e a Malta, partner di MALTAway

I principali sistemi di tassazione mondiali sono due : quello della worldwide taxation e quello di territorialita’.

 

Il sistema tributario della “worldwide taxation ” , si basa sulla tassazione su base mondiale secondo cui si assoggettano a tassazione i redditi ovunque prodotti nel mondo da parte di una persona fisica residente e non solo quelli prodotti nel territorio dello Stato.

E’ soggetto a questo regime tributario ad esempio la persona fisica cittadino italiano residente in Italia che deve quindi pagare le tasse all’erario italiano sulla base di tutti i redditi prodotti in Italia o nel mondo.

 

Diverso e’ il sistema di tassazione su base “territoriale” che si applica ai soggetti non domiciliati che sono tenuti a pagare le tasse nel paese di residenza solo sui redditi ivi prodotti .

E’ soggetto a questo regime tributario ad esempio la persona fisica cittadino italiano che ha trasferito la residenza a Malta che viene considerato non domiciliato.

 

Bisogna fare chiarezza sul concetto di domicilio di derivazione anglosassone e non confonderlo con il domicilio anagrafico previsto dal Codice Civile Italiano inteso come il luogo in cui la persona ‘’ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi’’. (art 43 C.C.)

 

Il concetto di domicilio per il diritto anglosassone e’ uno ed e’ quello legato all’intenzione di risiedere stabilmente in un luogo a tempo indeterminato, dove si ha una casa in maniera permanente e delle interconnessioni ed  e’ quello di origine che si acquisisce normalmente dai genitori con la nascita e che ben difficilmente si cambierà nel corso della vita.

 

Secondo la legge Maltese ogni persona acquisisce il domicilio alla nascita cioè normalmente il domicilio dei genitori, indipendentemente dal luogo di effettiva nascita.

 

Le persone nel corso della vita possono però scegliere un diverso domicilio.

Non è sufficiente prendere la residenza in un paese diverso come Malta , anche per un periodo lungo o indefinito, per essere considerati domiciliati se permane l’ intenzione di ritornare un giorno nell’originario paese di domicilio o in un altro paese.

 

Solo le persone che trasferiscono la residenza a Malta e considerano Malta come la loro residenza permanente , intesa come ‘’casa’’ con un forte legame con il paese , sono considerate domiciliate a Malta.

 

 

Un cittadino italiano che sceglie di trasferire la propria residenza all’estero per non essere assoggettato a tassazione in Italia dovra’ pertanto rispettare alcuni criteri base sia formali sia sostanziali ed i principali risultano essere:

  • vivere fuori dal territorio italiano piu’ 183 giorni
  • avere dimora abitualeall’estero
  • iscriversi all’anagrafe residenti estero AIRE
  • avere il centro degli interessi professionali e personaliall’estero

 

 

Pertanto un cittadino non maltese, ad esempio un cittadino italiano che trasferisce la residenza a Malta, nel rispetto delle norme in materia, senza la volontà predetta di considerarla come ‘’casa’’ in maniera permanente, acquisisce lo status di residente non domiciliato detto anche NON DOM.

 

Come RESIDENTE NON DOM a Malta paghera’ le tasse:

  • sul reddito in qualsiasi forma prodotto a Malta e sul capital gain ivi prodotto
  • sui redditi da fonte estera solo se trasferiti a Malta

 

Come RESIDENTE NON DOM a Malta NON paghera’ le tasse:

  • sul ‘’clean capital’’ rimesso a Malta
  • sul ‘’capital gain’’ prodotto all’estero e parzialmente o totalmente trasferito a Malta.

 

La residenza non dipende dalla nazionalità o da qualsiasi altro stato civile, ma è una questione di fatto. Una persona può essere residente a Malta anche se è residente anche ai fini fiscali in un altro paese.

 

La presenza a Malta per più di 183 giorni in un determinato anno equivale alla residenza a Malta per quell’anno, indipendentemente dallo scopo e dalla natura del soggiorno dell’individuo a Malta.

 

Un individuo che si trasferisce a Malta per stabilire la sua residenza diventa residente dalla data del suo arrivo, indipendentemente dalla durata del suo soggiorno a Malta in un determinato anno.

 

 

La base della tassazione per le rimesse per gli individui ai sensi della legge sull’imposta sul reddito:

 

A seconda della residenza e del domicilio dell’individuo, sorge l’obbligo di imposta sul reddito maltese:

 

  • su base mondiale
  • ‘’remittance basis’’
  • su base territoriale

 

La worldwide taxation si applica al reddito delle persone che sono normalmente residenti e domiciliate a Malta. Si applica anche alle persone che detengono lo status di residente di lungo periodo o sono in possesso di un certificato di residenza permanente o di una carta di soggiorno permanente.  Nel caso di una coppia sposata che convive, se uno dei coniugi è abitualmente residente e domiciliato a Malta, la fiscalità su base  mondiale si applica al reddito e alle plusvalenze di entrambi i coniugi.

 

In base alla tassazione mondiale, tutti i redditi e le plusvalenze sono soggetti all’imposta maltese ovunque prodotti e ovunque ricevuti.

 

La remittance basis si applica alle persone che non sono domiciliate o non residenti ordinariamente a Malta o, a determinate condizioni, anche ai migranti rimpatriati.

La remittance basis comporta che:

 

  • tutto il reddito prodotto a Malta è soggetto a tassazione, indipendentemente da dove viene ricevuto
  • il reddito prodotto fuori Malta è soggetto all’imposta maltese solo se e nella misura in cui è ricevuto a Malta
  • i capital gains derivanti da fuori Malta non sono soggetti a tassazione, anche se vengono ricevuti a Malta.

 

Le persone che non sono residenti a Malta sono soggette a tassazione solo sul reddito prodotto a Malta ovvero su base territoriale.

 

Ecco la fonte normativa sull’INCOME TAX a Malta

CHAPTER 123 / INCOME TAX ACT / To impose a Tax upon Incomes./ Amended by: XVII. 1994.35

http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8658&l=1

Per specifiche categorie di reddito e casi di doppie imposizioni, occorre fare riferimento ai numerosissimi trattati vigenti tra Malta e oltre 70 giurisdizioni

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