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TASSAZIONE DIPENDENTI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI EUROPEE E NON come COMMISSIONE, BCE, ONU, BANCA MONDIALE e FONDO MONETARIO

 

TASSAZIONE DIPENDENTI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

TASSAZIONE DIPENDENTI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI EUROPEE E NON come COMMISSIONE, BCE, ONU, BANCA MONDIALE e FONDO MONETARIO

 

Le organizzazioni internazionali per i particolari servizi resi godono di speciali privilegi e immunita’ e non sono soggette alla legge del paese in cui hanno sede.

Fanno eccezione le attività ultra vires, ovvero al di fuori dei servizi per cui sono state istituite, che non godono dello status speciale e sono invece soggette alla legge del luogo.

Le organizzazioni hanno, pertanto, il potere di decidere l’organizzazione interna e le alte cariche godono di particolari immunità diplomatiche mentre ai dipendenti le immunità sono limitate all’esercizio delle funzioni, ma ad essi sono applicate normative speciali riguardo al contratto di lavoro ed alla previdenza sociale.

In generale le retribuzioni nonchè tutti i redditi dei membri/funzionari/ dipendenti sono soggette ad una specifica tassazione a favore della istituzione o organizzazione stessa , con una esenzione dalle legislazioni fiscali sia del paese dove ha sede l’organizzazione, che si troverebbe avvantaggiato nell’incassare le tasse di tutti i dipendenti dell’organizzazione, sia nel paese di provenienza dei dipendenti, per evitare diseguaglianze di tassazione dovute ai diversi sistemi fiscali degli Stati.

Ci sono in generale degli accordi territoriali o di sede tra l’organizzazione internazionale e lo Stato che li ospita per regolare i salari, gli stipendi e le pensioni erogate dalle organizzazioni ai propri funzionari.

I dipendenti mantengono del tutto legittimamente una residenza fiscale ex lege nel paese di provenienza senza piu’ abitarci in via permanente.

 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI EUROPEE come COMMISSIONE EUROPEA o BCE

 

In EUROPA esiste un Protocollo sui Privilegi e immunità dell’Unione Europea che regolamenta le immunità concesse ai funzionari e agenti dell’Unione e ai loro familiari, e inoltre specifica i privilegi.

Gli stipendi, salari ed emolumenti corrisposti ai membri delle istituzioni Europee sono esenti dalla tassazione nazionale negli Stati membri dell’Unione europea.

Questa esenzione fiscale è concessa sulla base dell’articolo 12 del protocollo sui privilegi e immunità dell’Unione Europea :

Articolo 12
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, …., i funzionari e gli altri agenti dell’Unione saranno soggetti, a profitto di quest’ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione.

Il successivo art 13 del Protocollo specifica che il domicilio fiscale del lavoratore rimane nel Paese Europeo dove esercitava l’attività lavorativa al momento del conferimento dell’incarico del funzionario.

Articolo 13
Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unionesono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro dell’Unione.

Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

Detti articoli si applicano ai membri della Commissione, del Consiglio e della Corte di Giustizia Europea, della Banca Europea per gli investimenti e della Banca Centrale Europea.

Se ad esempio una persona che era residente in Italia, o in altro paese Europeo, assume l’incarico presso la sede della Banca Centrale Europea o BCE rimane con domicilio fiscale in Italia, o in altro paese Europeo di preventiva residenza, anche se di fatto vivrà a Francoforte.

Non è pero’ tenuta a pagare in Italia nessuna tassazione sui redditi percepiti alla BCE in quanto esenti sulla base dell’art .12 del Protocollo.

Se invece una persona mentre era residente in Belgio ha assunto l’incarico di funzionario della Commissione Europea e ha trasferito la residenza anagrafica in Italia, l’Agenzia delle Entrate italiana con interpello 5 del 2018 e con interpello 7 del 2018 ha dichiarato che il funzionario rimane con domicilio fiscale in Belgio , anche se poi ha trasferito la residenza in Italia , perchè quello era il suo paese di residenza nel momento in cui ha assunto l’incarico, come previsto dall’art. 13 del Protocollo sopra citato.

Ovviamente il trattamento economico corrisposto dalla Commissione Europea è esente da tassazione nazionale come previsto dall’art.12 del Protocollo.

Il funzionario inoltre, nel caso specifico, non ha obblighi dichiarativi in Italia neppure sui redditi di fonte estera percepiti come dipendente in Belgio nei primi 5 mesi dell’anno, prima del conferimento dell’incarico come funzionario europeo (avendo peraltro già dichiarato e pagato le tasse in Belgio su detti redditi) in quanto deve considerarsi ex lege fiscalmente residente in Belgio.

Anche il coniuge del funzionario è esente da obblighi dichiarativi in Italia non avendo avuto una fonte di reddito per attività professionale propria. Diversamente se il coniuge del funzionario, invece, avesse svolto una propria attività lavorativa professionale in Italia sarebbe stato da considerare fiscalmente residente in Italia e tenuto a dichiarare il reddito percepito.

 

 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI come ONU , World Bank o Banca MondialeInternational Monetary Fund (IMF) o Fondo Monetario Internazionale

 

Per quanto riguarda le altre Organizzazioni Internazionali vale di massima sempre il principio generale di esenzione da tassazione dei redditi per salari, emolumenti indennità e pensioni percepiti come  membri/dipendenti di dette organizzazioni in esecuzione delle proprie funzioni.

I membri di detti organizzazioni godono di privilegi e immunità sulla base della Convenzione di Vienna.

Anche i dipendenti dell’ONU, della World Bank o Banca Mondiale e dell’ International Monetary Fund (IMF) o Fondo Monetario Internazionale non sono tassati sui loro stipendi e non sono tenuti a pagare imposte nel paese ospitante dove lavorano.

La Convenzione sui privilegi e le immunità dei membri dell’ONU c onclusa a New York il 13 febbraio 1946 specifica che:

”Il Segretario generale determina le categorie di funzionari a cui si applicano le disposizioni del presente articolo e dell’articolo VII. Questi ne presenta l’elenco all’Assemblea generale e ne dà in seguito comunicazione ai Governi di tutti i Membri. I nomi dei funzionari corrispondenti a tali categorie sono comunicati periodicamente ai Governi dei Membri.
Sezione 18
I funzionari dell’Organizzazione:
a) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti compresi);
b) sono esenti da qualsiasi imposta sugli stipendi e sulle gratificazioni versati dall’Organizzazione;…”

Occorre porre attenzione al fatto che detta esenzione si applica a specifici funzionari determinati dal Segretario Generale e verificare anche quali Stati l’abbiano resa esecutiva (l’Italia l’ha resa esecutiva con Legge 1318/57 ).

Per quanto riguarda la BANCA MONDIALE l’articolo VII, sezione 9, lettera b), dello Statuto della Banca stabilisce che:

Nessuna imposta sarà prelevata su o in relazione a stipendi ed emolumenti pagati dalla Banca
agli amministratori esecutivi, ai supplenti, ai funzionari o agli impiegati della Banca che non siano cittadini locali, sudditi locali o altri cittadini locali”.

Questa disposizione ha pieno vigore ed effetto negli Stati Uniti in forza degli accordi di Bretton Woods.

I cittadini degli Stati Uniti che lavorano presso dette istituzioni non sono esenti da tassazione ma viene applicato un sistema di agevolazione da parte del datore di lavoro per non creare disparità di stipendi.

La situazione di esenzione si estende in generale anche agli obblighi di monitoraggio fiscale anche se l’Agenzia delle Entrate Italiana ha precisato che vale per le persone fisiche che lavorano all’estero presso Organizzazioni internazionali con cui l’Italia ha ratificato le Convenzioni e che hanno la residenza fiscale in Italia determinata ex lege.

Ovviamente le esenzioni non si estendono a redditi , emolumenti , interessi e dividendi percepiti al di fuori degli stipendi che si ricevono come membri delle organizzazioni internazionali.

Un recente Risposta n. 93/2022 dell’agenzia delle Entrate Italiane ha peraltro precisato nel caso specifico di un cittadino tedesco dipendente di una organizzazione in Italia, che possedeva attività immobiliari e finanziarie fuori dal territorio italiano quali: immobili, conti correnti, conti di risparmio, previdenze complementari, assicurazioni sulla vita, benchè non iscritto all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente in Italia in quanto esonerato dall’Accordo in essere con l’Organizzazione, fosse tenuto alla compilazione del quadro RW e al pagamento delle imposte indirette come IVIE e IVAFE:

”Trattasi dunque di imposte che non hanno natura “diretta” ancorché la relativa
liquidazione avviene attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi. Ne
consegue che, non costituendo imposte dirette, le stesse non rientrano nella previsione
di cui alla lettera d) del paragrafo 1 della Clausola 11 dell’Allegato all’Accordo.
Nel caso di specie, sebbene l’Istante sia un cittadino tedesco fruisca della
predetta Clausola 11 di esenzione da qualsiasi forma di imposizione diretta sia sui
redditi percepiti dal Centro che su ogni reddito di fonte estera di cui risulta beneficiario
durante l’esercizio dell’attività lavorativa presso il Centro (in quanto non “Permanent
resident”), avendo dimora abituale e sede dei propri affari ed interessi economici e
sociali nel nostro Paese per la maggior parte del periodo d’imposta, già a partire dal
2020, deve considerarsi fiscalmente residente in Italia e, pertanto, soggetto ad
imposizione nel nostro Paese per tutti gli altri redditi non ricadenti nel regime di
esenzione suddetto nonché in relazione all’obbligo di assolvere l’IVIE e l’IVAFE.’‘

Questo è un esempio di come le esenzioni e le semplificazioni per i lavoratori dipendenti di organizzazioni internazionali e intergovernative in base alla predetta risposta n. 93, sebbene possa essere discutibile e incoerente rispetto ai principi che stanno alla base degli accordi in vigore con le predette organizzazioni, non trovino sempre applicazione.

 

Ancor più complicata è la situazione quando il dipendente va in pensione perchè rischia di perdere tutti i benefici di esenzione sulla pensione stessa. L’agenzia delle Entrate Italiana ritiene infatti che al momento del pensionamento decadono tutti i privilegi previsti dagli accordi internazionali ratificati, salvo la possibilità di far valere accordi contro le Doppie imposizioni, e che la pensione è imponibile in Italia e viene tassata secondo le regole ordinarie. Sarebbe opportuno in questo caso valutare dove sia meglio percepire la pensione.

 

L’analisi ha evidenziato quanto sia complessa la situazione per i dipendenti di organizzazioni internazionali e come debba essere vista in tutti i dettagli personali e sotto diversi punti perchè, anche qualora vi siano esenzioni, occorre guardare nel dettaglio le diverse particolarità ed eccezioni che rendono spesso necessaria la consulenza di un professionista per chiarire e sciogliere i dubbi.