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REMOTE WORKING SENZA CONFINI
TASSE E MODELLO ORGANIZZATIVO SOCIETÀ
Questa pagina di approfondimento è dedicata a chi vuole essere
AGILE non FRAGILE e in particolare:
- azionisti
- consiglieri di amministrazione
- executives e management aziendale
- professionisti collaboratori partners
esseri umani ADULTI e INDIPENDENTI, capaci e desiderosi di essere unici e che NON sono parte del mondo semantico che descrive il rapporto tra capitale e lavoro con concetti e parole adatte a un mondo infantile e/o feudale come:
- lavoro subordinato
- dipendente
- impiegato
parte di un retaggio di Managerial FEUDALISM senza futuro
PERCHÉ la produttività è importante
La crescita economica è stata alimentata da due fattori: il pool di lavoratori in espansione e la loro crescente produttività. Dal punto di vista della crescente prosperità, tuttavia, è la produttività che fa la differenza. Le disparità nel PIL pro capite tra i paesi – o tra il passato e il presente nello stesso paese – riflettono principalmente le differenze nella produttività del lavoro. La produttività è realizzata da persone ADULTE, mai da persone DIPENDENTI.
IL REMOTE WORKING è il successo evolutivo di organizzazioni e individui basati su bisogni ADULTI e distintivi.
Le persone migliori saranno sempre più contrarie a tornare ad una dinamica gerarchica, ufficio o remote working (WfH), il vero problema è il controllo.
Essere #indipendente e non subordinato è una caratteristica di ogni persona che deve essere biologicamente considerata un Adulto.
“Molte persone descrivono la loro esperienza di lavoro da casa come “più adulta”.
Le persone sane vogliono empowering, non per essere un padrone sugli altri, ma per essere padrone del proprio dominio, per controllare il proprio destino.
I lavoratori sono più propensi a pensare che il loro lavoro sia utile e con uno scopo se NON hanno un manager che sta facendo micromanaging. . . soprattutto se lo sta facendo incompetentemente.
Con la riapertura degli uffici, il dibattito sul lavoro dei colletti bianchi tende a contrapporre il luogo di lavoro alla casa. Ma scommetterei che per molte persone si tratta in realtà di una battaglia per l’autonomia. Se si indaga il motivo per cui le persone vogliono la flessibilità, si scopre che vogliono il controllo su come , dove e quando lavorano.
Il remote working (smart working – WfH – lavoro agile) è un enorme mercato senza confini e rappresenta una vera opportunità per creare valore che rimarrà a lungo e ben oltre la pandemia, perchè consente a domanda e offerta di capacità cognitive e intellettuali di trovarsi per creare valore senza confini.
Chi non lo fa, lamentando difficoltà continue sul proprio mercato vicino a casa o quello della propria nazione, mostra che i veri confini sono nella sua testa, prodotto di anni di mancata educazione umana e accademica che considera le persone non degli ADULTI ma dei bambini o degli individui pronti a fare qualsiasi cosa per uno stipendio.
Ora non abbiamo solo i fenomeni di outsourcing da prezzo, abbiamo singoli players che possono trasformarsi in preziosi partner collaboratori sia nella forma giuridica del contractor o freelancer, sia in quella del lavoro subordinato, indipendentemente dalla nazione di entrambi i partners.
Noi abbiamo studiato soluzioni olistiche che consentono di realizzare questa straordinaria realtà con vantaggi per entrambi e andando a colmare i gaps che la visione tradizionale di mercato pone a operatori e professionisti digitali e non.
UN CASO INTERNAZIONALE CHE RIGUARDA L’ ITALIA
Il caso dell’Italia che andiamo qui di seguito ad analizzare offre spunti molto utili e pratici per implementare il modello in qualsiasi giurisdizione del mondo, sia che si tratti di un’azienda alla ricerca di un dipendente o un freelancer in qualsiasi giurisdizione globale, sia che si tratti di un lavoratore alla ricerca di un committente o di un datore di lavoro ovunque nel mondo.
I vincoli legali e burocratici che esprime possono essere visti come un problema, oppure come un’opportunità da percorrere per competere con la propria diversità ovunque nel mondo, che offre abbondanza e non scarsità di talenti.
UNA PREMESSA LEGALE FISCALE
I principali sistemi di tassazione mondiali sono due:
quello della worldwide taxation e quello di territorialita’.
Il sistema tributario della “worldwide taxation”, si basa sulla tassazione su base mondiale secondo cui si assoggettano a tassazione i redditi ovunque prodotti nel mondo da parte di una persona fisica residente e non solo quelli prodotti nel territorio dello Stato.
E’ soggetto a questo regime tributario ad esempio la persona fisica cittadino italiano residente in Italia (CH, USA e molti altri nel mondo) che deve quindi pagare le tasse all’erario italiano sulla base di tutti i redditi prodotti in Italia o nel mondo.
Diverso e’ il sistema di tassazione su base “territoriale” che si applica ai soggetti non domiciliati che sono tenuti a pagare le tasse nel paese di residenza solo sui redditi ivi prodotti .
E’ soggetto a questo regime tributario ad esempio la persona fisica cittadino italiano che ha trasferito la residenza a Malta che viene considerato non domiciliato in base ad alcune condizioni.
I trattati bilaterali, ove esistenti, regolano i criteri di tassazione tra i diversi paesi coinvolti.
Nota particolare merita lo standard dell’art.15 del modello di convenzione OCSE, al fine della determinazione del luogo della prestazione, è necessario andare a verificare ove il dipendente è fisicamente presente mentre svolge il lavoro a fronte del quale gli è corrisposto il reddito e non in base al Paese in cui i risultati della prestazione lavorativa sono utilizzati.
Lavoro in Remoto in Italia, Tassazione e Residenza Fiscale, Pandemia o NO
L’Italia non è un paese per Nomadi Digitali, nè Italiani nè con qualunque altro passaporto
Ne consegue che le persone fisiche, sia ai loro fini individuali sia ai fini aziendali qualora ricoprano cariche aziendali rilevanti ai fini della #residenzafiscalesocietaria, se passano in Italia più di #183gg sono #residentifiscaliItalia senza se e senza ma e soggetti a #tassazioneworldwide
Se passano in Italia meno di 183gg, in presenza di determinate condizioni previste dagli accordi bilaterali art 15 comma 2, il reddito di #lavorodipendente è prodotto in #Italia è qui tassato
Uno dei problemi messi in luce dalla recente pandemia e dalle opportunità emerse con lo sviluppo del lavoro remoto o smart working o WfH, per gli espatriati e non, è il tema del dove pagare le tasse e dove essere considerati fiscalmente residenti.
Un cittadino italiano emigrato in un altro Stato, dove è regolarmente residente e iscritto Aire, se durante i mesi di pandemia è rientrato nel suo paese e ha lavorato da remoto dall’Italia dove deve pagare le tasse?
Oppure un residente italiano che ha deciso di trasferirsi in uno Stato estero per lavorare da remoto o, al contrario, un cittadino di un altro Stato che si trasferisce a lavorare da remoto in Italia, dove sarà considerato residente?
Durante la pandemia molti si sono ritrovati a non poter rispettare il criterio temporale dei 183 giorni nel paese di residenza, trovandosi a trascorrere piu’ di 6 mesi in un altro paese, magari anche costretti dalle chiusure improvvise delle frontiere.
Nonostante l’Ocse abbia emesso delle raccomandazioni agli Stati per ritenere neutrale l’effettiva permanenza prolungata in uno Stato, stante l’eccezionalita’ della situazione di pandemia con la chiusura dei confini ed i divieti ai viaggi, invitandoli a non richiamare la residenza fiscale ai soggetti che hanno trascorso piu’ di 6 mesi in un paese senza esplicita intenzione di risiedervi stabilmente, alcuni Stati espressamente hanno espressamente supportato tali raccomandazioni mentre altri hanno espressamente dichiarato il contrario e alcuni non si sono espressi in merito.
Le raccomandazioni fornite dall’Ocse pero’ sono purtroppo solo indicative e non vincolanti per gli Stati aderenti.
La Spagna, infatti, ha annunciato subito ad agosto 2020 che tutti gli individui che hanno trascorso sul suo territorio più di 183 giorni nell’anno fiscale saranno trattati come residenti nel paese ai fini fiscali, anche se il loro soggiorno e’ stato vincolato dalle restrizioni di viaggio.
Altri Stati si sono espressi in adesione alle raccomandazioni dell’Ocse.
L’Italia non si è espressa in merito, mettendo tutti gli espatriati iscritti Aire che hanno trascorso o che trascorreranno più di 183 giorni in Italia, nel rischio di un richiamo di residenza fiscale in Italia e di veder assoggettati a tassazioni tutti i redditi prodotti all’estero.
Un recente interpello all’Agenzia delle Entrate sembra andare su questa linea ma addirittura evidenzia che una prestazione di lavoro subordinato svolta nel paese da remoto anche se con una presenza inferiore ai 183 giorni risulta comunque tassata in Italia in quanto reddito prodotto in Italia.
Vediamo alcuni dettagli utili dell’interpello 458/2021 sul tema del Trattamento fiscale delle retribuzioni per lavoro dipendente erogate a soggetti residenti e non residenti che a causa dell’emergenza epidemiologica svolgono l’attività lavorativa in Italia, in smart working, invece che nel Paese estero dove erano stati distaccati
L’interpello è stato richiesto da una multinazionale italiana con riguardo ad alcuni suoi dipendenti, in distacco presso la consociata cinese, che nel 2020 hanno trascorso alcuni piu’ di 183 giorni in Italia ed altri meno di 183 giorni, lavorando in smart working prima di poter ritornare di nuovo in Cina.
La multinazionale ha evidenziato che ‘’l’OCSE ha suggerito ai Paesi aderenti di non considerare le situazioni temporanee determinate da tale “causa di forza maggiore”, facendo esclusivo riferimento ai comportamenti che sarebbero stati tenuti in uno scenario di normalità, senza dare rilevanza alle deviazioni dettate dall’emergenza e dai vincoli alla mobilità imposti dai governi. Il caso analogo è quello di una persona che lavora in un paese estero e ritorna temporaneamente nel suo precedente paese “home”. In questo caso l’OCSE osserva che “è improbabile che un soggetto che si trovi costretto a permanere nello Stato di origine per ragioni temporanee ed eccezionali, quali appunto la crisi da Covid-19, ne acquisisca nuovamente la residenza nonostante lavori da tempo in un Paese estero”.
Pertanto, a parere dell’OCSE, “poiché la crisi COVID-19 è una circostanza eccezionale, nel breve termine le amministrazioni fiscali e le autorità competenti, dovranno considerare, ai fini della valutazione della residenza, un periodo di tempo che non sia influenzato da eventi eccezionali come questo ma che risulti “normale” per la persona”.
Le autorità fiscali italiane hanno stipulato precisi accordi amministrativi con Austria Francia e Svizzera, in linea con quanto suggerito dall’Ocse, ovvero con gli Stati confinanti dove è maggiore la mobilità transfrontaliera con precise disposizioni per i lavoratori coinvolti.
L’Agenzia infatti ribadisce ‘’Tali lavoratori svolgono abitualmente la loro attività nell’altro Stato contraente ma, a motivo delle misure sanitarie causate dall’emergenza Covid-19, sono costretti o esortati temporaneamente a lavorare nello Stato di residenza oppure, nel caso dei frontalieri, anche a restare nello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa senza rientrare con cadenza giornaliera nello Stato di residenza.
Gli orientamenti contenuti nell’analisi svolta dal Segretariato dell’OCSE sono
stati accolti dall’Italia, allo stato, unicamente sulla base e nei limiti dei menzionati accordi amministrativi, a condizioni di reciprocità.
L’Agenzia ritiene pero’ che NON si possono applicare effetti simili ad altri Stati con cui non sono stati sottoscritti precisi accordi ‘’Pertanto, si è dell’avviso che i citati accordi amichevoli stipulati dal nostro Paese con Austria, Francia e Svizzera non possano esplicare effetti anche nei confronti di altri Stati con i quali l’Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.’’
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L’Agenzia delle Entrate è chiara sul punto : se si è soggiornato per piu’ di 184 giorni in Italia si è tenuti a pagare le tasse in Italia e si è soggetti alla worldwide taxation senza nessuna scusante di forza maggiore degli eventi , ovviamente tenendo conto delle eventuali Convenzioni sulle doppie imposizioni vigenti.
L’Agenzia aggiunge inoltre che , anche se si è soggiornato in Italia per meno di 183 giorni, occorre tenere in considerazione come si è svolto il rapporto e la sede del datore di lavoro, perché nella fattispecie dell’interpello la remunerazione dei dipendenti in lavoro remoto in Italia è stata ritenuta dall’Agenzia erogata da un datore di lavoro residente in Italia e, pertanto, ritenuta soggetta a imponibilità sia nello Stato estero sia in Italia.
Nell’interpello si legge: ‘’Più precisamente, il citato paragrafo 2 dell’articolo 15 prevede che « le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non
oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno solare considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che
non è residente dell’altro Stato; e
c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o
da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato».
Considerato che nella fattispecie in esame la remunerazione è erogata da un
datore di lavoro residente in Italia, non si ritiene soddisfatta la condizione di cui alla citata lettera b) e, conseguentemente, le remunerazioni de quibus risultano imponibili in entrambi gli Stati.’’
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Guida all’espatrio senza confini
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