PENSIONI ESTERO DETASSAZIONE

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PENSIONE ESTERO DETASSAZIONE

 

 

 

PENSIONE E CONTRIBUTI

Come funziona la totalizzazione in diversi Stati Eu o extra Eu e il trasferimento della pensione all’estero

 

Trasferire la pensione all’estero nel Paese che ti piace perchè ci sei andato in vacanza o per lavoro, non basta, devi comprendere le implicazione che questa scelta hanno su dite, non solo per i vantaggi fiscali di ogni tipo di reddito e non della sola pensione, ma della tua protezione legale, patrimoniale, sanitaria e di qualità della vita

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Questa scelta va fatta in base a un modello di scelta del paese che abbiamo definito in 35 anni di esperienza, combinandolo con il tuo specifico profilo legale, di reddito e di patrimonio necessario a comprendere i vantaggi, vincoli e contro-indicazioni che i singoli paesi offrono a chi trasferisce la residenza e la propria pensione 

 

PENSIONE E CONTRIBUTI – INDICE DEI CONTENUTI

 

 

Il versamento dei contributi previdenziali durante la vita lavorativa consente di avere il diritto a percepire la pensione di vecchiaia.

Si tratta per lo più di contributi obbligatori versati dal datore di lavoro e dal dipendente, o solo dal lavoratore se autonomo, ed il cui importo è fissato dalle legislazioni di ogni Stato.

In Italia attualmente e’ previsto un regime contributivo minimo di 20 anni e l’eta’ pensionabile di 67 anni.

Esistono negli Stati sia differenze a livello di percentuale contributiva sia differenze per il diritto a maturare la pensione e per il calcolo dell’importo.

 

Pensione Estero Contributi e totalizzazione

Pensione Estero Contributi e totalizzazione

 

Cosa succede se una persona nel corso della sua vita lavora in diversi Stati e versa i contributi previdenziali in Stati diversi?

 

Ad esempio se una persona lavora per 10 anni in Italia poi si trasferisce per 5 anni in Germania e 15 anni in Francia: dove matura il diritto alla pensione?

 

TOTALIZZAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IN EUROPA

Se si lavora in Stati diversi ogni paese (con contributi versati almeno per 1 anno) conserva la parte previdenziale dell’assicurato fino al raggiungimento dell’eta’ pensionabile ed ogni Stato poi erogherà la sua pensione.

Non esiste un diritto di trasferire i contributi previdenziali da uno Stato all’altro nè in generale il diritto di ricongiunzione, salvo casi limitati, ma sulla base della Convenzione EU si effettua una totalizzazione dei vari periodi contributivi  effettuati in diversi Stati.

Ogni paese può prevedere diversi periodi contributivi per maturare il diritto alla pensione (in Italia servono almeno 20 anni) ma se si maturano in diversi Stati  Europei vige il principio del cumulo delle contribuzioni.

Se si lavora in diversi paesi dell’Europa si accumula il diritto alla pensione Europea e si dovrà presentare la domanda all’Ente di previdenza dello Stato in cui si vive o, se in quel paese  non si è prestata attività lavorativa, va richiesto nell’ultimo paese dove si è lavorato.

Tale paese deve provvedere a dar corso alla richiesta e informare l’altro o gli altri paesi dove sono stati versati i contributi della richiesta di pensionamento.

 

Pensione Estero Contributi e totalizzazione

Pensione Estero Contributi e totalizzazione

 

CALCOLO DELLA PENSIONE EUROPEA

In Europa per il calcolo della pensione Europea scatta in automatico la totalizzazione cioè ogni paese calcolerà e verserà la sua quota di pensione per gli anni effettivamente lavorati, se superiori a 12 mesi.  In certi casi per accertare il diritto alla prestazione possono essere considerati anche periodi inferiori a 12 mesi.

Nei vari paesi si matura il diritto a beneficiare della pensione ad età diverse per cui si potrà ottenere nel paese in cui si vive, raggiunta l’età della pensione, mentre gli altri paesi dove si ha maturato il diritto alla pensione verseranno la loro quota al raggiungimento dell’età prevista dalla legislazione di quel singolo paese.

Se si hanno le condizioni per avere diritto ad una pensione nazionale in uno Stato, indipendentemente dai contributi versati in altri Stati, questo calcolerà la sua quota nazionale dovuta come prestazione indipendente.

 

TOTALIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEI CONTRIBUTI

Sulla base degli accordi bilaterali in vigore con alcuni paesi extra Eu si effettua una totalizzazione internazionale dei vari periodi contributivi  effettuati in diversi Stati.

E’ necessario però maturare dei periodi minimi di versamenti previsti dai singoli accordi tra gli Stati per poter effettuare la sommatoria.

L’Italia ha accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale ad esempio con Argentina, Australia, Brasile, Canada, Stati Uniti, Venezuela e altri (sul sito Inps sono visionabili gli Stati con cui vige l’Accordo con l’Italia).

La totalizzazione avviene secondo le modalità previste dalla Convenzione in vigore tra i due Stati o i diversi Stati interessati.

Si possono, solo a certe condizioni e con il pagamento di oneri, riscattare i periodi contributivi versati in Stati con cui non sono in vigore convenzioni in materia di assicurazioni sociali ma la procedura per ottenere una pensione estera, in aggiunta a quella nazionale, è più complessa.

 

Pensione Estero Contributi e totalizzazione

Pensione Estero Contributi e totalizzazione

 

TRASFERIMENTO DELLA PENSIONE ALL’ESTERO

Ci si puo’ trasferire all’estero da pensionati? Certamente.

Cosa succede alla pensione? Si può trasferire all’estero la pensione? Dove si pagano le tasse sulla pensione?

In questo caso la risposta non è semplice ma bisogna guardare le diverse situazioni personali, da quale ente viene erogata la pensione e in quale paese ci si trasferisce a vivere.

Le pensioni erogate dall’Italia a soggetti residenti all’estero come principio generale sono imponibili in Italia.

Esiste pero’ la possibilità che un residente estero possa presentare istanza all’Inps per richiedere l’applicazione delle Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni al fine di vedersi accreditata la pensione al lordo ovvero detassata, per poi pagare le tasse esclusivamente nel paese di residenza.

Gli accordi bilaterali contro la doppia imposizione, stipulati dall’Italia con un gran numero di paesi esteri, garantiscono di non dover pagare le tasse due volte se si acquisisce la residenza e si rispettano gli aspetti formali e sostanziali richiesti per essere considerati residenti all’estero.

Per questo motivo, ma anche per scelte di vita differente, si assiste sempre più spesso ad un espatrio di pensionati italiani verso paesi a fiscalità ridotta perchè trasferendosi a vivere all’estero, trascorrendo in quel paese più di 6 mesi, possono ottenere la pensione al lordo e pagare in quel paese le tasse secondo la minore aliquota prevista o addirittura in esenzione.

Il pensionato italiano che si trasferisce all’estero deve pertanto presentare apposita istanza di detassazione chiedendo l’applicazione degli accordi bilaterali , ovviamente se e’ trasferito in un paese con cui vigono gli accordi, e dando prova della residenza fiscale all’estero tramite apposite attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera, dell’iscrizione AIRE e di eventuali altre condizioni richieste dalla Convenzione.

Il processo di detassazione non e’ immediato e contemporaneo al trasferimento ma può richiedere del tempo, almeno mesi ma anche 1 anno. Le tasse versate in eccedenze pero’ sono recuperabili entro il termine di 48 mesi dalla data di prelevamento dell’imposta.

Si deve pero’ fare una precisazione: non tutte le pensioni sono detassabili ovunque.

Bisogna vedere innanzitutto se trattasi di pensione pubblica o privata.

Questi principi di trasferibilità della pensione all’estero al lordo sono di norma applicabili per chi percepisce la pensione da società ed enti privati ad esempio INPS.

Al contrario i dipendenti di amministrazione pubbliche (in Italia è previsto questo) non possono trasferire la pensione lorda all’estero perchè continuerà ad essere tassate nel paese sede dell’Amministrazione pubblica dove si era prestato servizio.

Esistono pero’ delle eccezioni, sulla base di accordi bilaterali tra l’Italia e alcuni Stati, ove e’ possibile ottenere le pensioni pubbliche al lordo: Tunisia, Senegal, Cile e Australia.

Ci sono, inoltre, alcuni tipi di pensione che non sono trasferibili all’estero come le pensioni sociali, le pensioni e indennità per invalidi ovvero tutte quelle collegate al reddito ed ai trattamenti di assistenza.

 

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La normativa prevede che i redditi da  PENSIONI  possano essere trasferite all’estero e, in base alle Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, possano essere detassati in Italia con pagamento della tassazione nel nuovo paese di residenza, salvo le eccezioni previste nei singoli Trattati.
 
 
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PENSIONE ESTERO DETASSAZIONE

 
Le Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale prevedono generalmente che le pensioni corrisposte a cittadini non residenti siano tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici o dei lavoratori privati.
Per verificare qual è il regime fiscale applicabile alla gestione previdenziale d’interesse è disponibile il testo relativo a ciascuna Convenzione in vigore contro le doppie imposizioni.
Pertanto, il pensionato che risiede all’estero può chiedere all’INPS l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti, la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione).
 
La Convenzione in vigore tra Italia e Malta (come quasi tutte le Convenzioni, eccezione solo TUNISIA alla fine, prevede un regime diverso per le pensioni degli ex dipendenti PRIVATI di cui all’art.18 e le Pensioni dei dipendenti PUBBLICI di cui all’art 19 paragrafo 2.
 
 
 

CONVENZIONE ITALIA /MALTA

 
Articolo 18 – Pensioni e annualita’. In vigore dal 8 maggio 1985 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, nonche’ le annualita’, pagate ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
 
Articolo 19 – Funzioni pubbliche. In vigore dal 8 maggio 1985 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che: (I) abbia la nazionalita’ di detto Stato; o Convenzione del 16 luglio 1981 Pagina 12 (II) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita’.
 
Gli altri redditi seguono le altre normative specifiche previste dalla convenzione.
 
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