VALUTE VIRTUALI, CRIPTO E BITCOIN: fiscalità in Italia e dichiarazione nel quadro rw
COSA SONO I BITCOIN SECONDO L’AGENZIA DELLE ENTRATE
Nella risoluzione del 2 settembre 2016, n. 72/E l’Agenzia delle Entrate Italiane aveva già definito il bitcoin come ”una tipologia di moneta “virtuale”, o meglio “criptovaluta”, utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria.
La circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento si fonda sull’accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge.
Si tratta, pertanto, di sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti paritari (peer to peer) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione.”
Le criptovalute secondo l’Agenzia delle Entrate hanno due fondamentali caratteristiche:
1) non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio smartphone), nei quali vengono conservate in “portafogli elettronici” (cd. wallet) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell’intervento di terzi
2) i bitcoin vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli algoritmici.
”Tecnicamente, le “valute virtuali” sono stringhe di codici digitali opportunamente criptati, generati in via informatica mediante complessi algoritmi matematici.
Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti avviene attraverso applicazioni software specifiche.
Pertanto, tali “valute” hanno natura esclusivamente ” digitale” essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici (ad esempio pc e smartphone) e sono conservate, generalmente, in “portafogli elettronici” o wallet. ”
TRATTAMENTO FISCALE BITCOIN E CRIPTOVALUTE
Con riferimento al trattamento fiscale gia’ la Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14 ha riconosciuto che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso.
Più precisamente, secondo i giudici europei, tali operazioni rientrano tra le operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio”.
L’agenzia delle Entrate italiane sulla linea di quanto affermato dai giudici europei ha ritenuto già nel 2016 che ”l’attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, svolta in modo professionale ed abituale, costituisce una attività rilevante oltre agli effetti
dell’Iva anche dell’Ires e dell’Irap.”
Anche nel recente interpello n. 788/E/2021 vengono richiamati i principi già sanciti dalla sentenza della Corte di Giustizia e nella precedente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso specifico l’Istante è persona fisica residente in Italia che pone un quesito in merito al trattamento fiscale delle valute virtuali detenute in alcuni digital wallet (alcune valute virtuali sono detenute su wallet presso un exchange estero mentre altre sono in un “hardware wallet” e in un “desktop wallet” con disponibilità diretta di chiave privata) , per un lungo periodo di tempo (superiore a cinque anni), senza che le stesse siano cedute o convertite in euro (cd. “strategia di detenzione in holding”).
Ai fini delle imposte sul reddito L’Agenzia ritiene applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali estere per cui ”le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui”.
Allo stesso modo l’Agenzia ritiene che ” le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente, mentre le cessioni a pronti (transazione in cui si ha lo scambio contestuale di una valuta contro una valuta differente) generalmente non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salva l’ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.”
Come calcolare il valore della giacenza media?
”Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione.
Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l’euro all’inizio del periodo di imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.
Detta giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web).
Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso occorre, dunque, verificare se la conversione di una data valuta virtuale con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro o altra valuta avente corso legale) avviene per effetto di una cessione a termine oppure in caso di cessione a pronti o di prelievo se la giacenza media dei wallet abbia superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.
Per determinare la plusvalenza conseguente a prelievi da wallet, che abbiano superato la predetta giacenza media, si deve utilizzare il costo di acquisto considerando cedute per prime le valute acquisite in data più recente.
Il reddito, se percepito da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di attivita’ d’impresa, è soggetto ad imposta sostitutiva attualmente nella misura del 26%.
OBBLIGHI DICHIARATIVI per CRIPTOVALUTE E QUADRO RW IN ITALIA
Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di
produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.
Allo stesso modo chi detiene valute virtuali deve dichiararle se sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Con riferimento specifico al periodo di imposta 2020 , come da Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021, vanno indicate nel Quadro RW le altre attività estere di natura finanziaria e le valute virtuali.
Con la sentenza 27 gennaio 2020, n. 1077, il TAR del Lazio si è pronunciato a favore della linea interpretativa adottata dall’Agenzia delle entrate, ribadendo che i soggetti titolari di valute virtuali sono obbligati a indicare tali valute nel quadro RW del Modello Redditi – Persone Fisiche.
L’Agenzia ha anche precisato che le valute virtuali non sono soggette all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria.
Nel caso preso in esame pertanto l’Istante avendo detenuto le valute virtuali nei walletsenza porre in essere operazioni rilevanti fiscalmente ai sensi dell’articolo 67 del Tuir, non e’ tenuto alla compilazione del quadro RT del Modello Redditi PF 2021 mentre per tutte le valute virtuali detenute dall’Istante, vale a dire anche per quelle di cui detenga direttamente la chiave privata, sussiste l’obbligo di monitoraggio fiscale e conseguentemente, l’Istante e’ tenuto alla compilazione del Quadro RW del Modello Redditi PF 2021.
Per un confronto con altre giurisdizioni e sistemi di tassazione delle cripto e bitcoin risulta interessante l’approfondimento sulla tassazione degli investimenti e dello criptovalute a Malta.
Infatti, a parte le differenze anche tra i membri dell’UE e a livello mondiale riguardo agli Stati #affamatiditasse a causa di un #sovraindebitamento e dell’impronta ipertrofica #statale nell’economia e
le enormi differenze tra il regime #tassazioneglobale applicato in paesi come Italia, USA, Svizzera, Spagna, Portogallo, Estonia ecc.. e il regime di #tassazioneterritoriale e di #tassazionedellerimesse,
il livello di complessità dei paesi a tassazione territoriale è assai ridotto sia che si tratti di investimenti e attività finanziarie tradizionali, sia che si tratti di assets digitali
Per qualsiasi consulenza professionale indipendente in 30 giurisdizioni, non esitate a contattarci sia per gli individui persone fisiche che per le società
#asset #protection #business #governance #study #life #pension #WfH #malta #crypto #btc #eth #Remoteworking
#maltaway www.maltaway.com International Advisory Partners