SPORTIVI TASSAZIONE

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Sportivi professionisti e dilettanti: tassazione

 

Gli sportivi professionisti e non rappresentano una categoria particolarmente complessa da inquadrare sotto il profilo fiscale, in quanto possono avere cittadinanza e residenza fiscale in un Paese, svolgere l’attività in un altro e percepire redditi in Stati diversi.

A livello fiscale, è necessario considerare sia la normativa nazionale dei Paesi coinvolti sia le Convenzioni contro le doppie imposizioni, se esistenti, tra lo Stato di residenza e quello in cui il reddito viene prodotto, per determinare la corretta tassazione.

Questi redditi possono essere soggetti a tassazione nello Stato in cui viene svolta l’attività sportiva, anche se l’atleta non residente non supera i 183 giorni di permanenza nel territorio o, nel caso di lavoratori autonomi, anche in assenza di una stabile organizzazione o base fissa.

 

maltaway Sportivi professionisti e dilettanti tassazione

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Sportivi professionisti in Italia

In Italia, la figura dello sportivo professionista è regolata dall’articolo 2 della Legge n. 91/1981, che prevede che siano considerati sportivi professionisti:

“gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali.”

Le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI per il settore professionistico includono: Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) – Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) – Federazione Italiana Golf (F.I.G.) – Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.)

Il maggior numero di sportivi professionisti appartiene alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Tuttavia, molte discipline, pur avendo atleti di alto livello, non rientrano nel regime di sport professionistico dal punto di vista giuridico.

L’attività nelle società sportive professionistiche può essere svolta sia come lavoratore subordinato (ad esempio, per i calciatori) sia come lavoratore autonomo (ad esempio, per i golfisti).

Gli sportivi subordinati vedranno il proprio reddito tassato alla fonte dalla società sportiva per cui prestano servizio. I premi e i compensi percepiti in tornei e manifestazioni sono considerati redditi di lavoro autonomo e soggetti a ritenuta alla fonte con un’aliquota dipendente dal reddito complessivo dell’atleta.

Per gli sportivi fiscalmente residenti in Italia, vige il principio della tassazione mondiale (worldwide taxation), secondo cui i redditi sono imponibili in Italia anche se prodotti all’estero. In questi casi, le imposte versate all’estero possono essere compensate tramite un credito d’imposta in Italia.

Gli atleti non residenti che svolgono attività in Italia sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, generalmente del 30%.

Questa disposizione si basa sull’articolo 17 , che in deroga ai principi generali O.C.S.E. per il reddito da lavoro dipendente (art. 15) e autonomo (art. 14), al fine di evitare condotte elusive per cercare di localizzare i redditi nei paesi fiscalmente piu’ convenienti, impone che i redditi percepiti dagli sportivi si considerano imponibili nello Stato in cui viene svolta l’attività da cui essi traggono origine oltre che nel proprio Stato di residenza, pure in assenza di una base fissa o di un periodo minimo di permanenza in detto Stato.

 

Diritti di immagine e sponsorizzazioni

Una fonte di reddito importante per gli sportivi professionisti è lo sfruttamento dei diritti di immagine. In Italia, questi redditi sono considerati redditi di lavoro autonomo se connessi direttamente all’attività svolta nel territorio dello Stato.

I beni ricevuti dagli atleti a titolo di sponsorizzazione sono generalmente considerati reddito da lavoro dipendente e soggetti a tassazione.

 

Regimi di agevolazione fiscale per gli sportivi

L’Italia ha introdotto regimi di agevolazione fiscale per il rientro dei cervelli e per gli impatriati, i quali, in alcuni casi, sono stati estesi anche agli sportivi. Tuttavia, il recente Decreto sugli impatriati ha ristretto l’accesso a tali benefici in quanto le normative sono diventate più restrittive e meno vantaggiose rispetto alla precedente legge. Dopo una preventiva specifica esclusione degli sportivi professionisti dalle agevolazioni , sembrano avere ora una portata generale includendo anche gli sportivi , ovviamente nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste e con il limite attuale di tassazione al 50% per gli impatriati in Italia per 5 anni.

 

Riforma del lavoro sportivo: Decreto Legislativo n. 36/2021

Dal 1° luglio 2023, il D.Lgs. n. 36/2021 ha introdotto nuove norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, regolando anche il lavoro sportivo sotto i profili civilistico, previdenziale e fiscale.

L’articolo 25 stabilisce che:

“E’ lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’articolo 29.”

L’attività di lavoro sportivo può costituire rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Gli sportivi subordinati sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) gestito dall’INPS; in alcuni casi, possono essere iscritti anche gli autonomi.

Il contratto di lavoro sportivo subordinato può essere a tempo indeterminato o a termine (art. 26 D.Lgs. 36/2021).

Per i dilettanti, il rapporto di lavoro sportivo si presume autonomo, in forma di collaborazione coordinata e continuativa, salvo prova contraria (art. 28 D.Lgs. 36/2021). I dilettanti sono iscritti alla Gestione separata INPS, con obbligo contributivo sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui.

Le somme versate ai tesserati dilettanti da CONI, Federazioni e altri enti sportivi riconosciuti, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, sono soggette ad una ritenuta alla fonte in generale del 20% a titolo d’imposta.

Se il premio è erogato da un ente estero non riconosciuto, si applica la tassazione ordinaria e la qualificazione fiscale dipenderà dalla natura del rapporto sottostante.

In linea generale se l’attività sportiva è svolta in modo professionale, il premio potrebbe configurarsi come reddito di lavoro dipendente o autonomo, a seconda delle caratteristiche del rapporto mentre se l’attività è svolta in modo dilettantistico il premio potrebbe essere qualificato come reddito derivante da attività di lavoro autonomo occasionale oppure se manca l’occasionalità, come reddito di lavoro autonomo abituale.

Questa distinzione ha importanti implicazioni pratiche per gli sportivi dilettanti che ricevono premi da enti internazionali perchè saranno tenuti a dichiararli nella dichiarazione dei redditi e potrebbero essere considerati anche ai fini del calcolo della posizione previdenziale.

Questa interpretazione conferma il principio della tassazione su base mondiale dei redditi per gli atleti residenti in Italia, indipendentemente dal luogo in cui tali redditi sono stati prodotti.

I premi erogati per le Olimpiadi dal CONI agli atleti che ottengono delle medaglie godono di un trattamento fiscale particolare con ritenuta alla fonte del 20%. Gli altri premi da sponsor o enti internazionali invece sono assoggettati alla tassazione ordinaria.

 

SPORTIVI PROFESSIONISTI A MALTA

Malta prevede un interessante sistema di tassazione fiscale per gli sportivi professionisti sotto diversi aspetti.

La tassazione sui redditi derivanti da attività sportive è fissata al 7,5%, rappresentando un regime agevolato rispetto alla tassazione ordinaria.

Questa aliquota si applica agli sportivi professionisti che rientrano nella definizione di “registered player or athlete”, ossia un giocatore o atleta tesserato presso un club o una squadra sportiva registrata con SportMalta e affiliata a un organismo di regolamentazione nazionale riconosciuto da SportMalta per la specifica disciplina sportiva.

Con l’entrata in vigore della Legal Notice 147 of 2024 , la normativa ha ampliato ulteriormente la platea dei soggetti beneficiari dell’aliquota ridotta del 7,5%, includendo non solo gli atleti e i giocatori professionisti tesserati, ma anche figure chiave dell’ambito sportivo quali gli allenatori , i direttori sportivi , gli amministratori sportivi, i medici e fisioterapisti della squadra, riconosciuti da SportMalta.

Questo sistema di tassazione a malta, sotto il regime fiscale territoriale NON-DOM, riguarda i redditi PRODOTTI a Malta, tipicamente quelli di lavoro subordinato nei quali la prestazione e volta nella giurisdizione del datore di lavoro.

Cosa diversa invece per le prestazioni di fonte autonoma e diversa, che possono essere svolte fuori dal territorio, tipicamente il golf, il tennis, il free-diving, gli sport individuali in genere.

Per questi si applica a determinate condizioni il regime fiscale territoriale con esenzione di imposta.

 

Confronto con altri regimi fiscali europei

Malta si distingue nel panorama europeo per la sua tassazione agevolata sugli sportivi. Ad esempio:

  • Italia: l’aliquota fiscale per gli atleti è progressiva e può raggiungere il 43% + 3% con aliquote regionali e comunali.
  • Francia: gli atleti sono tassati con aliquote progressive che possono arrivare al 45%.

Con la sua aliquota fissa del 7,5%, Malta offre uno dei regimi fiscali più vantaggiosi per gli atleti e i professionisti dello sport in Europa.

Questo in un contesto di regime fiscale a tassazione globale e regime dichiarativo unico e comune ormai in tutti i paesi regolamentati in white list, ben differente e peggiorativo rispetto al principio permanente di tassazione territoriale per i residenti non-dom a Malta, senza regime dichiarativo e che per certe specifiche condizioni è persino migliore a quello previsto per i residenti a Montecarlo.

 

Determinare dove si è residenti fiscali e quindi dove pagare le tasse in modo efficiente ma anche compliant, a seconda della categoria di reddito, è una circostanza che va specificatamente analizzata con una consulenza professionale dedicata e individuale perchè ogni persona ha un suo complesso e specifico intreccio di relazioni personali, familiari, economiche, lavorative, patrimoniali ed esigenze differenti che richiedono una approfondita analisi di dettaglio.

Per ogni esigenza, dubbio, incertezza, tra i servizi di advisory internazionale, Maltaway offre dei pacchetti costruiti per rispondere a queste esigenze di verifica da parte di un nostro professionista in merito alla

RESIDENZA E REGIME FISCALE Sportivi professionisti e dilettanti: tassazione

 

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In particolare, per gli Sportivi professionisti e dilettanti, per le diverse categorie di reddito e i diversi regimi fiscali applicabili, ovviamente ci possono essere esenzioni che si estendono a redditi , emolumenti , interessi e dividendi percepiti al di fuori degli stipendi e ingaggi e premi che si ricevono per la propria attività, a secondo del paese di residenza e dell’eventuale regime non-dom in essere.

Il profilo legale e fiscale di questa categoria è molto specifico, e riguardo ai redditi e patrimoni diversi e provenienti da diversi paesi o in quello di esecuzione della prestazione, richiedono particolare attenzione e competenza.

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