Home » BLOG MALTAWAY » internazionalizzazione società » RESIDENZA FISCALE IN ITALIA 2024: Normativa per SOCIETÀ ED ENTI, Requisiti, Obblighi di Compliance e Novità dell’Agenzia delle Entrate

RESIDENZA FISCALE IN ITALIA 2024: Normativa per SOCIETÀ ED ENTI, Requisiti, Obblighi di Compliance e Novità dell’Agenzia delle Entrate

 

Il concetto di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti dal 1 gennaio 2024 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è profondamente cambiato.

Nel link all’articolo sopra indicato abbiamo affrontato il tema riferito alla residenza fiscale della persona fisica in Italia con una approfondita disamina della normativa alla luce anche della circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Qui di seguito lo affrontiamo con riferimento alla RESIDENZA FISCALE IN ITALIA PER SOCIETÀ ED ENTI: NUOVA NORMATIVA 2024, requisiti e obblighi di compliance professionale e chiarimenti attraverso la disamina di alcuni punti chiave della circolare dell’Agenzia delle Entrate.

L’agenzia delle Entrate con la Circolare 20/E del 4.11.2024  vuole fare chiarezza sull’interpretazione e applicazione della nuova normativa.

 

RESIDENZA FISCALE ITALIA SOCIETA’ ED ENTI MALTAWAY

RESIDENZA FISCALE ITALIA SOCIETA’ ED ENTI MALTAWAY

 

RESIDENZA FISCALE IN ITALIA DI SOCIETA’ ED ENTI

Vediamo innanzitutto una disamina della residenza delle società e degli enti partendo dalla normativa in essere prima e da quella introdotta dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

PRIMA

L’articolo 73, comma 3, del TUIR, prima delle modifiche considerava fiscalmente residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, mantenevano nel territorio dello Stato

  • la sede legale o
  • la sede dell’amministrazione o
  • l’oggetto principale.

Erano tre criteri alternativi e bastava la ricorrenza di uno solo per radicare la residenza fiscale della società o dell’ente in Italia.

Si consideravano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust erano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettuava in favore del trust un’attribuzione che importasse il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

ORA

Si considerano ora residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato italiano

  • la sede legale o
  • la sede di direzione effettiva intesa come la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso
  • la gestione ordinaria in via principale intesa come il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui aldecreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

 

Vengono eliminati nella nuova norma i criteri della sede dell’amministrazione, sostituito dai criteri di sede di direzione effettiva e di gestione ordinaria in via principale, e dell’oggetto principale.

Rimane la regola dell’alternatività dei tre criteri, essendo sufficiente la ricorrenza di uno solo di essi per configurare la residenza in Italia e la necessità che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d’imposta.

Rimane uguale la residenza degli organismi comuni di investimento con la residenza fiscale nello Stato di istituzione degli stessi.

Anche le regole che disciplinano la residenza dei trust e degli istituti aventi analogo contenuto non hanno subito modifiche sostanziali e continuano a considerarsi fiscalmente residenti in Italia i trust e gli istituti aventi contenuto analogo, istituiti in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Con la nuova normativa la presunzione di residenza del trust nel territorio italiano viene modificata da assoluta a relativa, consentendo al contribuente di fornire prova contraria.

 

SEDE DI DIREZIONE EFFETTIVA

Il criterio della sede di direzione effettiva viene introdotto al posto di quello della sede dell’amministrazione con l’intento di superare tutte le difficoltà interpretative e applicative precedenti, a detta dell’Agenzia.

Come indicato anche nella relazione illustrativa ”non rilevano le decisioni diverse da quelle aventi contenuto di gestione assunte dai soci né le attività di supervisione e l’eventuale
attività di monitoraggio della gestione da parte degli stessi”.

Quelle che sembrano contare per individuare la sede effettiva sono solo le attività di gestione.

Ora si vuole far prevalere la sostanza alla forma , dando rilevanza agli aspetti fattuali, tenendo pero’ presente che lo sviluppo tecnologico ha reso possibile la scissione tra il luogo di svolgimento dell’attività d’impresa e il luogo dove si assumono le decisioni strategiche.
L’Agenzia, pertanto, valuterà caso per caso le diverse fattispecie che possono verificarsi in concreto.

Questo rende pertanto difficile fare una previsione in assoluto di rispetto del criterio di direzione effettiva.

 

SEDE GESTIONE ORDINARIA

La sede della gestione ordinaria in via principale è un criterio nuovo e alternativo al precedente inteso dal legislatore come il luogo dove si svolge “il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”.
I definitiva per l’agenzia è il luogo in ”cui si esplicano il normale funzionamento della società e gli adempimenti che attengono all’ordinaria amministrazione della stessa.
Sul punto, è opportuno segnalare che i fattori di determinazione della gestione ordinaria variano a seconda della conformazione della struttura imprenditoriale, dell’attività caratteristica, nonché della organizzazione del complesso aziendale della società o dell’ente. Non è, quindi, possibile elaborare in astratto un’elencazione onnicomprensiva degli atti espressione della gestione ordinaria.”
”La norma specifica, poi, che la gestione deve riguardare l’impresa nel suo complesso, con l’intento di distinguere lo Stato di residenza della persona giuridica dal luogo di collocamento della stabile organizzazione.
L’articolo 2 del Decreto, infatti, ha introdotto la precisazione secondo cui la gestione ordinaria deve essere svolta “in via principale”, distinguendosi, come evidenziato nella Relazione Illustrativa, dalla stabile organizzazione.
La precisazione sui caratteri della gestione ai fini della residenza fiscale in Italia non preclude la possibilità che la società disponga anche di stabilimenti localizzati all’estero, purché l’attività di gestione ordinaria sia svolta prevalentemente nel territorio italiano.”

Ancora una volta ne’ il nuovo criterio di legge nè i chiarimenti dell’Agenzia forniscono elementi ulteriori di certezza per l’individuazione della sede lasciando alla disamina del singolo caso concreto.

Di certo potranno verificarsi casi di doppia residenza in Stati diversi da parte di società ed enti da risolversi attraverso le Convenzioni contro le doppie imposizioni che prevedono l’attribuzione della residenza allo Stato contraente in cui è collocato il ”place of effective management” da intendersi , secondo il commentario OCSE , come il luogo in cui vengono sostanzialmente prese le decisioni chiave di tipo gestionale e commerciale necessarie per lo svolgimento dell’attività nel suo complesso, tenuto conto ad esempio del luogo in cui si tengono le riunioni dei consigli di amministrazione, il luogo in cui l’amministratore delegato e i componenti dell’alta direzione svolgono abitualmente le loro attività, luogo in cui si trova l’headquarter , luogo in cui è svolta la gestione direttiva quotidiana dell’impresa ed il luogo in cui sono tenuti i libri contabili.

 

SERVIZIO DI ADVISORY PROFESSIONALE SU DIVERSE GIURISDIZIONI: DALLA SOLA FORMA ALLA SOSTANZA

Il consiglio professionale per chi decide di trasferire la residenza o di domiciliare una società all’estero è di avere la massima attenzione al rispetto di tutti i nuovi criteri di possibile collegamento e attrazione fiscale in Italia e/o nel paese di effettiva residenza dell’UBO azionista della struttura societaria, avvalendosi della consulenza di professionisti esperti in materia internazionale e societaria per evitare errori, disattenzioni, scelte o decisioni inconsapevoli e possibili richiami e sanzioni da parte del fisco italiano e di altri paesi.

Fa parte della nostra prassi professionale quotidiana, interagire con clienti che hanno avuto consigli sbagliati che non tengano conto delle nuove normative internazionali, delle diverse giurisdizioni coinvolte e della sostanza effettiva che coinvolge la gestione quotidiana della società, dei suoi azionisti, dei suoi managers.

Determinare dove si è residenti fiscali e quindi dove pagare le tasse in modo efficiente ma anche compliant, è una circostanza che va specificatamente analizzata con una consulenza professionale dedicata e individuale perchè ogni persona ha un suo complesso e specifico intreccio di relazioni personali, familiari, economiche, lavorative, patrimoniali ed esigenze differenti che richiedono una approfondita analisi di dettaglio.

Per ogni esigenza, dubbio, incertezza, tra i servizi di advisory internazionale, Maltaway offre dei pacchetti costruiti per rispondere a queste esigenze di verifica da parte di un nostro professionista in merito alla

RESIDENZA FISCALE IN ITALIA 2024: Normativa per SOCIETÀ ED ENTI, Requisiti, Obblighi di Compliance e Novità dell’Agenzia delle Entrate

 

CONTATTI MALTAWAY