NUOVO REGIME IMPATRIATI in Italia dal 2024: è un regime fiscale ancora attrattivo?
Abbiamo già visto come l’Italia possa essere attrattiva per gli stranieri, oltre che per le bellezze storiche delle sue città e le bellezze naturali come il mare, i laghi, le colline e le montagne o per il cibo variegato, anche dal punto di vista di alcuni vantaggi fiscali per gli stranieri che vogliono trasferirsi a vivere o gli italiani espatriati che vogliano ritornare.
MA IL NUOVO REGIME IMPATRIATI in Italia dal 2024, è un regime fiscale ancora attrattivo?

NUOVO REGIME IMPATRIATI in Italia dal 2024 maltaway
REGIME FISCALE PER IMPATRIATI in ITALIA in VIGORE DAL 2024
Il regime speciale fiscale per gli impatriati è , o forse è meglio dire è stato, un regime fiscale attrattivo per i lavoratori italiani e gli stranieri che hanno deciso di fare rientro o trasferirsi a vivere per la prima volta in Italia per le tassazioni ridotte previste.
Dal 2024, a seguito del DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2023, n. 209 Art. 5, ha subito modifiche su diversi punti, a partire dalla totale abrogazione del precedente regime agevolativo per i c.d. lavoratori impatriati previsto all’articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015, modificato nel 2019, introducendo nuove regole ben più restrittive rispetto alle precedenti.
Il regime speciale rimane comunque uno strumento fiscale interessante al fine di incentivare il rientro di quelle persone che avevano deciso di intraprendere esperienze lavorative all’estero e anche per attirare professionisti stranieri grazie ad una riduzione della tassazione applicabile.
CRITERI PER ACCEDERE AL REGIME SPECIALE IMPATRIATI dal 2024
I requisiti richiesti sono:
- avere avuto una residenza all’estero da almeno 3 anni (”Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il periodo diventa di 6 se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente allo stesso gruppo o di 7 anni se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo”)
- impegno a risiedere in Italia per almeno 4 anni
- indispensabile il possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal d.l. 28 giugno 2012, n. 108 e dal d.l. 9 novembre 2007, n. 206.
- i redditi ammessi all’agevolazione fiscale ora concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF nella misura del 50% e il reddito esente è nella misura del 50%
- I reddito esente è nella misura del 60% se ci si trasferisce in Italia con un figlio minore oppure anche se si diventa genitori o si adotta un bambino durante il periodo di fruizione del regime impatriati
- i redditi agevolabili sono di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni per massimo 600.000 euro
- il regime è applicabile solo per 5 anni.
Il nuovo decreto dal 2024 ha ridotto l’agevolazione nell’importo al 50% e non prevede piu’ specifiche agevolazioni per chi si trasferisce al Sud che arrivavano fino a detassazioni al 90%. Inoltre l’agevolazione è stata ridotta nel tempo a soli 5 anni e soprattutto riguarda solo i lavoratori che hanno requisiti di elevata specializzazione e qualificazione.
La norma non fa distinzione tra lavoro pubblico o privato per cui si ritiene che l’agevolazione sia applicabile anche ai lavoratori che rientrano in Italia per svolgere un’attività nel Pubblico Impiego.
Cosa vuol dire trasferire la residenza fiscale in Italia
Uno dei requisiti fondamentali per accedere al regime agevolato è quello di trasferire la residenza fiscale in Italia.
Il concetto di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti dal 1 gennaio 2024 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è profondamente cambiato.
Il sistema fiscale italiano è basato sul principio della tassazione del reddito mondiale (c.d. worldwide taxation principle). Infatti i residenti in Italia sono tassati su tutti i redditi, ovunque prodotti (fatti salvi i rimedi per risolvere la doppia imposizione), mentre i non residenti sono assoggettati a tassazione per i
soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.
Sulla base della nuova normativa si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):
- hanno la residenza, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato;
- hanno il domicilio, nella definizione resa dal medesimo articolo 2,
comma 2, del TUIR, nel territorio dello Stato; - sono presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni
di giorno; - sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente , condizione, quest’ultima, che a seguito delle modifiche apportate dal Decreto non riveste più carattere di “presunzione assoluta” bensì di “presunzione relativa” che ammette la prova contraria.
Basta la sussistenza di uno dei 4 criteri per essere considerati residenti fiscali in Italia.
Per i cittadini italiani che fanno rientro in Italia a lavorare la norma per le agevolazioni agli impatriati prevede non necessariamente in requisito dell’iscrizione all’AIRE come prova della residenza estera ben potendo essere provata con altri mezzi.
Infatti espressamente la legge prevede che ” i cittadini italiani si considerano come residenti all’estero se sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.”
La norma non subordina l’applicazione del nuovo regime alla condizione che il
contribuente sia stato residente in Italia prima del trasferimento all’estero e , pertanto, il nuovo regime può essere applicato, nel rispetto di ogni altro requisito previsto dalla normativa, anche dai contribuenti che non sono mai stati fiscalmente residenti in Italia.
Cosa sono i requisiti richiesti di elevata specializzazione e qualificazione
Uno degli aspetti che sta generando maggiori incertezze interpretative — come dimostrano i numerosi interpelli presentati all’Agenzia delle Entrate — riguarda la definizione dei requisiti di elevata qualificazione e specializzazione richiesti dalla nuova disciplina.
Sul punto, l’Agenzia ha fatto riferimento ai criteri contenuti nella normativa sull’ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri altamente qualificati, chiarendo che:
«Sono considerati “altamente qualificati” i lavoratori che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso:
a) di un titolo di istruzione superiore di livello terziario, rilasciato dall’autorità competente del Paese in cui è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di almeno tre anni, oppure di una qualifica professionale post-secondaria di almeno tre anni o equivalente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni;
b) dei requisiti previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, per l’esercizio di professioni regolamentate ;
c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza lavorativa di livello comparabile a quello terziario, coerente con la professione o con il settore indicato nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante;
d) per dirigenti e specialisti nel settore ICT (classificazioni ISCO-08, n. 133 e n. 25), di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale maturata nei sette anni precedenti la richiesta della Carta Blu UE.»
L’Agenzia ha inoltre chiarito che non le compete valutare la validità delle qualifiche né il loro eventuale riconoscimento o equipollenza: si tratta di una verifica tecnica demandata alle amministrazioni o agli enti di certificazione professionale competenti.
Pertanto, spetta al contribuente dimostrare il possesso della qualifica richiesta, eventualmente attraverso l’ottenimento del relativo riconoscimento formale, al fine di poter accedere all’agevolazione fiscale.
In ogni caso, l’Agenzia ha confermato che possono beneficiare del regime agevolato:
- i lavoratori in possesso di un titolo di laurea almeno triennale;
- oppure, in alternativa, coloro che — anche senza titolo di studio universitario — possono dimostrare di possedere una qualifica professionale superiore attestata dall’esperienza.
Per l’insegnamento universitario e la ricerca rimane invece in vigore l’agevolazione per il rientro dei cervelli che prevede un’agevolazione con una detassazione del 90% del reddito per 6 anni.
Conclusioni
La nuova normativa sul regime degli impatriati, in vigore dal 2024, introduce criteri sensibilmente più restrittivi rispetto al passato. Il periodo di fruizione dell’agevolazione è ridotto, mentre i requisiti richiesti — come l’elevata qualificazione o specializzazione — richiedono un’attenta valutazione, anche in considerazione dei complessi riferimenti normativi. Sono inoltre previsti periodi più lunghi sia di residenza all’estero, sia di impegno a permanere in Italia. Sebbene l’agevolazione risulti economicamente meno vantaggiosa rispetto al regime precedente, resta comunque un’opportunità interessante da considerare per chi sceglie di rientrare o trasferirsi in Italia.
INVESTIRE IN ITALIA : acquistare una casa
Non è difficile trascorrere una vacanza in Italia e innamorarsi di un paese, di un luogo o di una casa.
Acquistare un immobile è un atto economicamente impegnativo, spesso uno dei piu’ impegnativi nella vita di una persona che decide di investire gran parte dei propri risparmi, ed eventuali errori, disattenzioni, impegni presi senza essere consapevoli dei relativi obblighi e conseguenze giuridiche, possono comportare notevoli aggravi per questo è necessario prestare attenzione a quanto si fa e, se necessario, farsi affiancare da un professionista.
Bisogna partire dalle opportune verifiche prima dell’acquisto o della sottoscrizione di atti, oppure prevedere negli atti espressamente clausole a propria tutela e salvaguardia.
Leggere e prestare attenzione a quanto si sottoscrive con la proposta irrevocabile di acquisto prima di versare somme.
Nella stipula del contratto preliminare precisare in maniera dettagliata i termini dell’accordo indicando i dati catastali dell’immobile, i permessi, il prezzo concordato e le modalità di pagamento, lo stato dell’immobile e la libertà dello stesso da ipoteche e mutui, i termini per arrivare alla stipula del rogito oltre ad eventuali accordi specifici.
La fase finale, che è anche quella obbligatoria, e’ la firma delle due parti del contratto di compravendita definitivo attraverso un atto pubblico davanti al Notaio.
In questo momento vi è il passaggio effettivo del diritto di proprietà e dei relativi obblighi.
Diventare proprietari di un bene in Italia comporta anche specifici obblighi annuali di pagare imposte e spese in Italia ed eventuali obblighi dichiarativi e di imposte nel paese dove si ha la residenza fiscale estera.
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